Unità 5 - Il diritto alla salute e i livelli essenziali delle prestazioni

3. Le altre competenze legislative rilevanti

Occorre evidenziare inoltre che la disciplina della tutela della salute si intreccia con una serie di ulteriori materie elencate dalla Costituzione, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, concorrente Stato-Regione o esclusiva (anche detta residuale) regionale.

Tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, comma 2, Cost.) in tale sede rilevanti si possono ricordare ad es. la profilassi internazionale, che incide ad es. sulla disciplina delle vaccinazioni, i livelli essenziali di assistenza, l’ordinamento civile, che assume rilevanza tra le altre cose per la disciplina della responsabilità, o in tema di consenso informato, o ancora con riferimento alla disciplina del personale sanitario. A tal proposito occorre infatti evidenziare come sia sottratta al legislatore regionale qualsiasi competenza sui rapporti di lavoro del personale sanitario (pur impiegato in enti strumentali delle Regioni stesse), con la sola esclusione dei profili relativi al reclutamento e di poche altre ipotesi: poiché - come si vedrà - il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere è stato coinvolto dalle riforme d'inizio anni '90 sulla contrattualizzazione del pubblico impiego ed è dunque in regime di diritto privato, la relativa disciplina è attratta all'ordinamento civile, con cui coincide una competenza esclusiva statale.

La competenza esclusiva statale in tema di profilassi delle malattie infettive ha assunto recentemente un'inedita rilevanza, legittimando la definizione con norme statali di "misure di quarantena e ulteriori restrizioni imposte alle attività quotidiane, in quanto potenzialmente fonti di diffusione del contagio, ma anche l’approccio terapeutico; i criteri e le modalità di rilevamento del contagio tra la popolazione; le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati; l’approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi ultimi, e così via", oltre a consentire di imporre alle aziende sanitarie "criteri vincolanti di azione, e modalità di conseguimento di obiettivi che la medesima legge statale, e gli atti adottati sulla base di essa, fissano, quando coessenziali al disegno di contrasto di una crisi epidemica" (Corte cost. 12 marzo 2021, n. 37).

Incidono sulla tutela della salute anche taluni ambiti di competenza concorrente, come la disciplina delle professioni, con riferimento alla quale si pensi ad es. alle leggi sulle professioni sanitarie (v. ad es. Corte cost., 6 dicembre 2018, n. 228, che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge regionale che istituiva il “clown di corsia”), l’alimentazione, e in modo sempre più rilevante il coordinamento della finanza pubblica. 

A tal titolo il legislatore statale interviene con previsioni anche minuziose che disciplinano diversi aspetti dell’organizzazione sanitaria: dalla centralizzazione degli acquisti del settore con la costituzione di appositi soggetti aggregatori (cfr. Unità 18), ai limiti al turn-over del personale, alla riduzione dei posti letto nelle strutture pubbliche, alle norme che hanno previsto la rinegoziazione dei contratti d’appalto per acquisto di beni e servizi, la riduzione dei compensi degli organi di direzione e vigilanza, sino alle previsioni sui c.d. piani di rientro dal disavanzo.

Gli obblighi in tal modo imposti dalla legge statale con esercizio della competenza legislativa concorrente sul coordinamento della finanza pubblica hanno per lo più superato il vaglio di costituzionalità in nome di un’unitaria visione della finanza pubblica, correlata a un’unitaria considerazione della Repubblica che fa da pendant all’affermazione di standard omogenei di tutela dei diritti. Come per la tutela della salute, anche in questo caso i “principi” sono molto spesso previsioni assai dettagliate eppur capaci di limitare l’autonomia finanziaria regionale. 

Non può infine trascurarsi la competenza c.d. “residuale” regionale sulla propria organizzazione amministrativa, che si correla al carattere delle aziende sanitarie di enti strumentali delle regioni. 
Tutto ciò senza far menzione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, che come noto trova fondamento nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute e a un ambiente “salubre” (art. 32, Cost.).