Unità 7 - L'organizzazione pubblica del Servizio Sanitario Nazionale

1. L'organizzazione pubblica del servizio sanitario.

1.2. Le strutture e gli organi delle aziende sanitarie

Il modello di gestione delle aziende sanitarie individuato dalla legge statale si basa sull’organizzazione in dipartimenti, ove le unità operative sono raggruppate secondo criteri funzionali, distretti, che sono articolazioni territoriali dotate di autonomia tecnica, gestionale ed economico-finanziaria, e presidi per l'erogazione delle prestazioni. 

L'articolazione è precisata dalla legislazione regionale nell'ambito dei principi fondamentali definiti dal legislatore statale.

L'organizzazione in forma in forma dipartimentale è individuata come prerequisito per il riconoscimento come Aziende Ospedaliere delle strutture di alta specialità  (D. Lgs. n. 502 del 1992, cit., art. 4, co. 1-bis) e tutti i presidi ospedalieri sono per legge organizzati in dipartimenti (D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 5 co. 1 lett g). Ad oggi va però evidenziato come nessuna norma statale offra una definizione della modalità organizzativa dipartimentale.


I dipartimenti si articolano in strutture - unità complesse a propria volta articolate in strutture - unità semplici: alle une e alle altre corrispondono incarichi dirigenziali di corrispondente complessità; la responsabilità di un dipartimento è normalmente attribuita a un dirigente già titolare di un incarico di direzione di una delle unità complesse comprese nel dipartimento stesso.

Al vertice delle aziende sanitarie si situa il direttore generale, organo con legittimazione tecnica che emana l'atto aziendale e ha poteri gestionali e di rappresentanza dell’azienda.

I direttori generali sono nominati attingendo da un elenco nazionale istituito presso il Ministero della salute ed elaborato da una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale previa pubblicazione di avviso pubblico (secondo quanto definito da ultimo dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, art. 11, co. 1°, lett. p).

Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, attingendo obbligatoriamente a elenchi regionali costituiti da un'apposita commissione regionale di esperti sulla base di una selezione pubblica e meritocratica. 

Il primo è un laureato in discipline giuridiche o economiche e dirige i servizi amministrativi delle ASL; il secondo è un medico e dirige i servizi sanitari dal punto di visto organizzativo e igienico-sanitari. 

Entrambi coadiuvano il direttore generale nella direzione dell'azienda.

Altri organi della Asl sono il Collegio sindacale e il Collegio di direzione. Il Collegio sindacale ha poteri di controllo economico, contabile e di bilancio, mentre il Collegio di direzione ha una competenza di governo e pianificazione dell’attività della struttura.