Unità 8 - L'organizzazione privata del Servizio Sanitario Nazionale

1. L'organizzazione privata del servizio sanitario

L'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario può essere affidata a organizzazioni pubbliche (presidi sanitari, aziende ospedaliere, ecc.), o a soggetti privati accreditati e convenzionati.

Occorre innanzitutto premettere che il modello che ha ispirato l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833) si caratterizzava per una netta ispirazione pubblicistica. Si privilegiava l'erogazione delle prestazioni in via diretta ad opera degli operatori pubblici alla luce dell'indicazione di cui all'art. 1 della l. n. 833 del 1978, cit., che vedeva i soggetti pubblici come deputati all'attuazione del Sistema sanitario nazionale. 
La stessa legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale disciplinava tuttavia la possibilità di erogazione delle prestazioni attraverso soggetti privati con il c. d. convenzionamento delle istituzioni private 
(l. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 44), che potevano essere autorizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN solo ove le strutture pubbliche non fossero state in grado di erogare le prestazioni entro tempi ragionevoli
Attraverso la convenzione stipulata tra le unità sanitarie locali e le strutture private si instaurava un rapporto di tipo concessorio, che attribuiva alle organizzazioni private una posizione differenziata sul mercato trasferendo loro una quota di domanda organizzata.

Evoluzioni successive hanno indirizzato il sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie verso un modello concorrenziale in cui organizzazioni pubbliche e private agiscono in condizione di parità nel rispetto della libertà di scelta del paziente (d. lgs. n. 502 del 1992, cit.). Quest'ultima tuttavia non è assoluta, ma va contemperata con il principio della programmazione della spesa sanitaria, nel senso che la scelta dei pazienti trova un limite negli accordi stipulati con le organizzazioni private al fine di definire il volume massimo e il corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte cost. 26 maggio 2005, n. 200).