Unità 13 - La responsabilità civile degli enti in sanità
1. La responsabilità civile degli enti in sanità
1.2. Medicina difensiva e appropriatezza prescrittiva
Si registra un tendenziale aumento negli anni del contenzioso in sanità tanto da domandarsi quale sia l'equilibrio tra la richiesta della tutela risarcitoria del paziente e la sostenibilità di un sistema che vede crescere i costi correlati alla responsabilità in medicina.
L'aumento del contenzioso non pone solo problemi di sostenibilità dei costi da parte delle strutture sanitarie, ma anche quelli conseguenti al fenomeno della c.d. medicina difensiva, che, con la prescrizione di esami diagnostici evitabili, farmaci non necessari, o il ricovero per patologie trattabili in ambulatorio ammonta a un costo pari all'11,8% dell'intera spesa sanitaria (F. Toth, La sanità in Italia, Bologna, 2014, 10; in tema si vedano i risultati della ricerca condotta dal Ministero della Salute). Appare perciò evidentemente come sempre più necessaria una gestione del rischio clinico che passi per strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, quali ad esempio una decisa composizione stragiudiziale delle stesse.
Il legislatore ha, in un recente passato, tentato di imporre una riduzione forzosa dei costi della c.d. medicina difensiva stabilendo che un decreto ministeriale individuasse le "condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni" da parte dei medici del SSN (c.d. "decreto appropriatezza"). La medesima previsione stabiliva che, in caso di violazione di tali indicazioni, le prestazioni fossero a totale carico dell'assistito e al medico che le avesse prescritte fosse comminata una riduzione stipendiale. Nel caso si fosse previsto un ricovero non conforme ai criteri di appropriatezza, alla struttura sanitaria era erogata una tariffa decurtata del 50% dell'importo normalmente previsto (d.l. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9 quater, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 125).
Il giudice costituzionale ha tuttavia chiarito, con sentenza interpretativa di rigetto, che tali parametri debbono essere intesi come "mero invito" al medico prescrittore di rendere trasparente, ragionevole e informata lo scostamento dalle indicazioni del decreto ministeriale, senza che si possa in alcun modo superare la regola di fondo dell’autonomia e responsabilità del medico, atteso che le valutazioni di discrezionalità politica non possono in alcun caso prevalere su quelle espressione di conoscenza scientifica. Ove adeguatamente motivato, dunque, lo scostamento dalle indicazioni di cui al decreto ministeriale non comporta alcuna conseguenza (Corte cost., 12 luglio 2017, n. 169).