Unità 14 - L'organizzazione sanitaria e l'informazione del paziente
1. L'organizzazione sanitaria e l'informazione del paziente
La consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario, presupposto dell'erogazione della prestazione terapeutica, è un diritto che non si esaurisce solamente nel rapporto medico paziente ma che si sostanzia in una pluralità di pretese che coinvolgono l'intera struttura.
Il consenso informato si configura come prestazione accessoria rispetto a quella di diagnosi e cura oggetto dell'obbligo assunto dal SSN e - per esso - dalle strutture di erogazione della prestazione; in quanto tale il relativo inadempimento è fonte di una responsabilità che è invocabile nei confronti della stessa struttura.
Più propriamente esso concorre alla stessa realizzazione del diritto alla salute, da intendersi secondo un'ampia accezione di benessere fisico e psichico, nel rispetto della dignità
umana e con essa dell'identità individuale e delle scelte da essa derivanti, secondo il carattere della c.d. "alleanza terapeutica" che deve informare il rapporto medico-paziente (cfr. Corte cost. n. 309 del 1999; già richiamata nell'unità 1).
Il
rapporto tra il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute
va dunque letto necessariamente in termini di diritti che si integrano tra
loro e non anche di diritti che necessitano di bilanciamento. Il consenso
informato finisce così per superare la mera espressione dell'autonomia
soggettiva e definisce piuttosto la stessa pretesa della prestazione oggetto di
consenso, assumendo il carattere di sintesi tra autodeterminazione e salute
(cfr. Corte cost. n. 438 del 2008).
Dalla composizione di dignità della persona, diritto
all'autodeterminazione e diritto alla salute, deriva la definizione del contenuto del diritto alla salute che è necessariamente diversificato
e non predeterminabile. In questo senso si può dire che l'individuo
contribuisca attraverso la prestazione del proprio consenso ad un determinato
trattamento a configurare la pretesa che soddisfa il diritto alla
salute. Per questo il contenuto delle prestazioni non dovrebbe essere
predefinito in astratto, consentendo una personalizzazione delle prestazioni in ragione delle scelte dell'etica individuale, di modo che la pratica terapeutica nasca dall'incontro dell'autodeterminazione del
paziente con la responsabilità del medico (in questo senso si veda Corte
Cost. n. 151 del 2009).