Unità 2 - La tutela della salute come interesse della collettività

1. La tutela della salute come interesse collettivo

La disciplina costituzionale sulla tutela della salute stabilisce, come si è già visto, che essa è compito delle istituzioni della Repubblica non solo a garanzia dei diritti dei singoli, ma anche a protezione di un interesse collettivo.

Tale dimensione di interesse collettivo della tutela della salute giustifica anzitutto le funzioni di polizia igienico-sanitaria e profilassi internazionale esercitata delle istituzioni: ciò si traduce nella fissazione di limiti all'esercizio in primis di libertà a contenuto economico, come ad es. il diritto di proprietà o la libertà d'iniziativa economica.
In altre parole, la Costituzione legittima le istituzioni a prevedere con norme legislative - attesa la normale sussistenza di riserve di legge nelle corrispondenti disposizioni costituzionali (artt. 41 e 42 Cost.) - ad es. requisiti edilizi per le costruzioni che ne preservino la salubrità, o ancora peculiari modalità di esercizio delle attività economiche che tutelino la salute dei lavoratori, dei terzi e dell'ambiente, o che limitino i rischi di contagio in presenza di virus particolarmente contagiosi (si pensi agli obblighi di portare la mascherina o di essere in possesso del c.d. "green pass" previsti in occasione della pandemia da Corona virus).
Con riferimento alla libertà di circolazione (art. 16 Cost.), poi, si prevede espressamente che ragioni di sanità possano fondare limitazioni, purché previste in via generale (cioè nei confronti di chiunque): ad es. con la prescrizione di obblighi vaccinali nel caso di viaggi verso paesi in cui siano presenti particolari patologie virali, o di obblighi di quarantena al rientro (espressione entrambi di funzioni di profilassi internazionale), o di "cordoni sanitari" per gli spostamenti interni al paese.

In tutte queste ipotesi al più potrà essere oggetto di verifica la proporzionalità del sacrificio imposto rispetto al beneficio ricercato, e dunque la ragionevolezza del relativo limite, fermo restando che in sede di bilanciamento è normale attribuire preminenza ai diritti della personalità rispetto a quelli a contenuto economico.