Unità 6 Il diritto alle cure sanitarie: i modelli di tutela della salute, l’istituzione del Servizio sanitario nazionale e l’articolazione amministrativa delle competenze

3. Gli enti e organi statali del SSN

“L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali” (art. 1 l. 833/1978); compongono l’amministrazione sanitaria statale del Ssn enti e organi ai quali sono attribuite peculiari funzioni, a livello centrale come decentrato. 

Al vertice dell’amministrazione statale è collocato il Ministero della Salute, organo di coordinamento per l’attuazione delle funzioni statali in materia di tutela della salute (già Ministero della Sanità, istituto con l. 296/1958). 

Con l’attuazione della riforma del Ssn il Ministero ha adottato il modello organizzativo dell’articolazione in Dipartimenti e Servizi (D.P.R. n. 196/1994); in seguito è stato trasformato nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Oggi il Ministero della Salute è (di nuovo) ministero autonomo, con funzioni di programmazione e indirizzo in materia sanitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida e di norme tecniche, nonché di governo della spesa sanitaria.
Nel 2014 è stata riorganizzata l’articolazione ministeriale (DPCM n. 59/2014) sostituita da una struttura centrale che comprende il Segretario generale e 12 Direzioni generali, oltre ad un’articolazione decentrata composta da Uffici periferici e territoriali (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri).


Sono enti strumentali del Ministero: l’Istituto superiore di sanità (Iss)l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)
L’Iss è un ente di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile; esercita, nelle materie di competenza del Ministero della Salute, funzioni di coordinamento tecnico e scientifico (specie funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, formazione). 
L’Aifa è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale; esercita funzioni di garanzia dell’unitarietà dell’assistenza farmaceutica sul territorio nazionale, di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, nonché di farmacovigilanza e di negoziazione del prezzo dei farmaci dispensati a carico del SSN; opera anche in coordinamento con l’Agenzia europea dei medicinali. Infine, l’Agenas, è ente pubblico non economico di rilievo nazionale con funzioni di supporto tecnico e operativo alle politiche governative dei servizi sanitari statali e regionali, delle aziende sanitarie, attraverso ricerca, innovazione, monitoraggio, valutazione e formazione. 
E' invece un organo di consulenza tecnico-scientifica istituito presso il Ministero della salute il Consiglio Superiore di Sanità, che svolge funzioni consultive e di proposta su questioni aventi rilevanza tecnico-scientifica di competenza del Ministero.

Il Ministero della Salute partecipa per il nostro Paese ai lavori dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) (1948), agenzia delle Nazioni Unite specializzata nelle questioni sanitarie, deputata a fornire indicazioni su questioni di salute globale, ad indirizzare la ricerca sanitaria, a garantire assistenza tecnica agli Stati membri e a fornire aiuti in caso di calamità.