Unità 6 Il diritto alle cure sanitarie: i modelli di tutela della salute, l’istituzione del Servizio sanitario nazionale e l’articolazione amministrativa delle competenze
3. Gli enti e organi statali del SSN
“L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali” (art. 1 l. 833/1978); compongono l’amministrazione sanitaria statale del Ssn enti e organi ai quali sono attribuite peculiari funzioni, a livello centrale come decentrato.
Al vertice dell’amministrazione statale è collocato il Ministero della Salute, organo di coordinamento per l’attuazione delle funzioni statali in materia di tutela della salute (già Ministero della Sanità, istituto con l. 296/1958).
Con l’attuazione della riforma del Ssn il Ministero ha adottato il modello organizzativo dell’articolazione in Dipartimenti e Servizi (D.P.R. n. 196/1994); in seguito è stato trasformato nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Oggi il Ministero della Salute è (di nuovo) ministero autonomo, con funzioni di programmazione e indirizzo in materia sanitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida e di norme tecniche, nonché di governo della spesa sanitaria.
Nel 2014 è stata riorganizzata l’articolazione ministeriale (DPCM n. 59/2014) sostituita da una struttura centrale che comprende il Segretario generale e 12 Direzioni generali, oltre ad un’articolazione decentrata composta da Uffici periferici e territoriali (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri).
