Unità 10 - La professionalità e gli incarichi dirigenziali

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1. La dirigenza sanitaria e il sistema di conferimento degli incarichi

La tutela della professionalità del personale sanitario si riflette anche sulla disciplina sull'accesso al ruolo dirigenziale e sugli incarichi (conferimento, revoca). 

Si applica al personale sanitario la disciplina generale che distingue l’accesso al ruolo della dirigenza, che si svolge mediante pubblico concorso e conduce alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (d.lgs.n. 165 del 2001, cit., art. 29), dal conferimento dell’incarico dirigenziale, con cui sono definite particolari attribuzioni, obiettivi e compiti del dirigente, comprensivi di incarichi di direzione di strutture semplici o complesse, ma anche di incarichi di studio, consulenza, ispezione (d.lgs. n. 502 del 1992, cit., art. 15). 

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato in ragione dei titoli e dell’esperienza professionale dei candidati, previo esperimento di una procedura pubblica e comparativa per gli incarichi di direzione di struttura complessa (art. 15, cit., co. 7 bis, lett. b), negli altri casi la procedura si rivolge ai dipendenti di ruolo (di livello dirigenziale) dell'azienda che conferisce il medesimo incarico.

All’atto di incarico - con cui sono determinati compiti e obiettivi assegnati al dirigente, oltre alla durata dell'incarico - accede un contratto che integra quello stipulato al momento dell’assunzione definendo la retribuzione accessoria correlata allo svolgimento dell’incarico.

Come anticipato, si distinguono, incarichi di direzione di struttura complessa  - comprensivi dell’incarico di direttore di dipartimento -, di direzione di struttura semplice, entrambi conferibili ai dirigenti con almeno cinque anni di attività, oltre a incarichi di altissima professionalità; di alta specializzazione; di studio, consulenza, ricerca, ispezione, controllo; di base quelli di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Gli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca sono in particolare attribuiti ai dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di uffici dirigenziali; l’ordinamento non riconosce infatti un “diritto” del dirigente al conferimento di un incarico di gestione (di struttura semplice o complessa), ma piuttosto un’aspettativa - talora definita come “interesse legittimo di diritto privato” – tutelabile in via prevalentemente risarcitoria nei limiti in cui si riconosca una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’adempimento del contratto di lavoro.

L'articolazione delle aziende sanitarie in dipartimenti, a propria volta suddivisi in strutture complesse che si compongono di strutture semplici, è definita dall'atto aziendale adottato dal direttore generale. Ciò significa che i dirigenti, specie del ruolo sanitario, potranno aspirare alla titolarità delle strutture così come individuate dall'atto aziendale, sicché può pacificamente darsi il caso che in occasione di una riorganizzazione aziendale un'unità organizzativa già definita di livello "complesso" venga ridotta al livello "semplice" o viceversa, con corrispondente riduzione (o aumento) delle risorse a disposizione.

Al dirigente che si veda di conseguenza ridimensionata l'aspettativa correlata al livello di professionalità che si intende esercitare sarà riconosciuta tutela in sede giurisdizionale solo ove si possa riconoscere la violazione di un diritto soggettivo, atteso che - come si è detto - non si può parlare in senso proprio di un "diritto all'incarico" (ad es. ove l'incarico sia stato conferito a un candidato dotato di un livello minore di professionalità riconoscibile secondo criteri oggettivi).

Al livello di complessità dell'incarico corrisponde inoltre, come si è anticipato, il riconoscimento di un equivalente livello retributivo.

Le retribuzioni della dirigenza sanitaria comprendono infatti una quota fissa determinata dalla contrattazione collettiva cui si aggiunge una parte variabile definita aziendalmente in ragione di criteri di “pesatura” concordati con le organizzazioni sindacali che tengono in considerazione aspetti quali la numerosità delle risorse umane attribuite, la complessità della struttura in termini di relazioni esterne o solo interne, la tipologia di professionalità gestite, il budget attribuito, ecc.

Gli incarichi cessano al decorrere del termine definito dall'atto di conferimento (compreso tra tre e cinque anni), ferma restando la possibilità di revoca anticipata nel caso di valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi.