Azzeramento sulle fonti
Materiale dedicato in particolare al rapporto tra le fonti di derivazione nazionale e le fonti di derivazione dell'ordinamento dell'Unione Europea.
La lettura è indispensabile per gli studenti che non abbiano sostenuto l'esame di diritto dell'Unione europea.
2. L'organizzazione dell'Unione europea
Sono organi dell'Unione europea: il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio, il Consiglio europeo, la Corte di giustizia dell'Unione Europea.
Il Parlamento europeo (art. 13, 14 TUE; artt. 223-234 TFUE) è dal 1979 eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini degli Stati membri (a ciascuno dei quali spetta un numero di seggi proporzionale alla popolazione), resta in carica 5 anni ed è attualmente composto da 785 membri. Il parlamento esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio, funzioni di controllo politico e consultive ed elegge il presidente della Commissione.
La Commissione europea (art. 13, 17 TUE; artt. 244-250 TFUE) è attualmente composta da 28 membri nominati dai governi degli Stati membri che durano in carica 5 anni e godono di indipendenza rispetto agli Stati da cui non possono ricevere istruzioni o direttive; il Presidente della Commissione è designato di concerto dai governi degli Stati membri. La Commissione esercita il potere di iniziativa nei procedimenti di formazione degli atti normativi comunitari, è garante della corretta applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, gestisce il bilancio della Comunità. L'organizzazione interna della Commissione si compone di Direzioni generali competenti per materia (tra le principali: concorrenza, giustizia e affari interni, mercato interno, salute e tutela dei consumatori, ambiente, energia e trasporti, relazioni esterne, bilancio). In particolare la Direzione generale per la concorrenza si occupa dell'applicazione della disciplina sull'abuso di posizione dominante e sugli aiuti di Stato alle imprese ed è competente ad emanare decisioni vincolanti per i destinatari (Stati membri, persone fisiche e giuridiche), soprattutto in caso di violazione delle norme del Trattato UE.
Il Consiglio (artt. 13, 16 TUE; artt. 237-243 TFUE) non è organo permanente ma è convocato dal proprio Presidente ed è composto dai rappresentanti di livello ministeriale dei governi degli Stati membri competenti per la materia oggetto di discussione. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio, approva atti di natura politica (le dichiarazioni o le risoluzioni), conclude gli accordi internazionali dell'Unione con soggetti internazionali, coordina le politiche economiche generali degli Stati membri.
Il Consiglio europeo (artt. 13, 15 TUE; artt. 235-236 TFUE) dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. E' composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal Presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
La Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 13, 19 TUE; artt. 251-281 TFUE) assicura la corretta interpretazione ed applicazione dei trattati europei. Essa si pronuncia a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; c) negli altri casi previsti dai trattati. Per alcune controversie è competente un Tribunale di primo grado (istituito nel 1988) le cui sentenze sono appellabili alla Corte di giustizia solo per motivi di diritto.