Unità 8 - L'organizzazione privata del Servizio Sanitario Nazionale
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1. L'organizzazione privata del servizio sanitario
1.1. Il sistema delle "tre A": autorizzazione, accreditamento e accordo
I requisiti che strutture pubbliche e private debbono possedere per essere "accreditate" e dunque concorrere all'erogazione delle prestazioni nell'ambito del servizio sanitario sono individuati in maniera omogenea e unitaria (d. lgs. n. 502 del 1992, cit., art. 8, comma 4).
Con l'accreditamento l'autorità pubblica riconosce in capo ad un soggetto il possesso di requisiti specifici (standard di qualificazione) che sono condizione necessaria per l'erogazione di prestazioni di servizio pubblico (cfr. Corte Cost., 28 luglio 1995, n. 416).
L'accreditamento si aggiunge alla mera autorizzazione, che è prevista ex lege quale requisito necessario per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul mercato, a fini di tutela degli utenti a fronte degli alti livelli di asimmetria informativa che caratterizzano il settore.
L'autorizzazione è rilasciata con un procedimento amministrativo di competenza regionale volto alla verifica del possesso di requisiti minimi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo, oltreché in ragione di una verifica della compatibilità con il fabbisogno complessivo della regione e della relativa localizzazione territoriale, anche al fine di garantire l'accessibilità del servizio e valorizzare le aree di insediamento prioritario.
I soggetti autorizzati, ma non accreditati, operano pertanto nel settore sanitario senza essere integrati nel servizio sanitario nazionale (es. cliniche private).
Oggi la legge prevede espressamente che il livelli essenziali e uniformi di assistenza sono assicurati dalle Regioni avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati (d.lgs. n. 502 del 1992, cit., art. 8 bis).
Le norme statali in tema di autorizzazione e di accreditamento, che subordinano all'uno e all'altra rispettivamente l'erogazione di prestazioni sanitarie e l'erogazione delle stesse nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sono state definite "principi fondamentali" in materia di tutela della salute, sicché sono costituzionalmente illegittime le leggi regionali che intendano derogarvi, consentendo alle strutture sanitarie di operare in attesa di autorizzazione (Corte cost. n. 238 del 2018, idem Corte cost. n. 59 del 2015) o che consentano la stipulazione di accordi con strutture non accreditate.
Le strutture accreditate soddisfano ulteriori requisiti di qualificazione relativi alle professionalità impiegate, alle dotazioni tecnologiche, alla complessità organizzativa delle strutture e all'adozione di procedimenti di controllo della qualità delle prestazioni. Esse sono inoltre tenute a garantire la partecipazione degli utenti del servizio e ad adottare una carta di servizio per la definizione della qualità delle prestazioni e dei procedimenti di informazione e partecipazione degli utenti.
Il venir meno di tali requisiti determina la possibilità di sospensione o revoca dell'accreditamento, con conseguente estromissione dal servizio sanitario nazionale.
Va evidenziato come l'erogazione della prestazione sanitaria per conto del Sistema sanitario nazionale da parte di soggetti privati non ne modifichi la natura giuridica, benché gli stessi, in ragione del rapporto concessorio che instaurano con l'accreditamento e il successivo convenzionamento con le ASL, assumano - al pari degli enti pubblici - un obbligo giuridico di erogare le prestazioni secondo gli standard di qualità definiti dagli atti di pianificazione nazionale e regionale. A tale obbligo giuridico corrisponde un diritto di credito di contenuto corrispondente direttamente azionabile da parte degli utenti.
I soggetti accreditati stipulano quindi accordi con le ASL al fine di definire il volume delle prestazioni che possono erogare nei confronti degli utenti del SSN e il corrispondente corrispettivo. Per garantire il principio di libera scelta dell'utente può essere autorizzata l'erogazione di un volume di prestazioni superiore al fabbisogno finanziato.
Il modello viene pertanto spesso indicato come "sistema delle tre A", atteso che un'organizzazione privata al fine di operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale necessita cumulativamente di Autorizzazione, Accreditamento e Accordo.
Ove il fabbisogno sanitario regionale sia saturato dalle organizzazioni private accreditate, non è possibile impedire l'accesso di nuovi operatori sulla base del mero criterio della spesa storica. La tutela della concorrenza impone viceversa di consentire almeno periodicamente l'accesso di nuovi operatori - purché in possesso dei necessari requisiti di qualità, esperienza e complessità organizzativa - selezionati in concorrenza con quelli preesistenti secondo criteri oggettivi (Cons. St., sez. III, 16 settembre 2013 n. 4574).