Unità 9 - La disciplina delle professioni sanitarie e la libera circolazione dei professionisti in Europa
1. La disciplina del personale degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale
1.1. La contrattazione collettiva in ambito sanitario
La nozione di personale sanitario non comprende solo gli "operatori sanitari" in senso stretto (medici, veterinari, infermieri, ecc.), ma più ampiamente tutti coloro che operano nell'ambito delle strutture del servizio sanitario nazionale in ragione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato.
I dipendenti di tali organizzazioni sono inquadrati in quattro ruoli: sanitario, professionale (comprensivo di ingegneri, geologi, architetti, avvocati), tecnico ed amministrativo (d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, di attuazione della delega di cui alla l. n. 833 del 1978, art. 1) e classificati inizialmente in "qualifiche funzionali" e livelli retributivi (in sostituzione del sistema delle carriere), poi in categorie o aree funzionali (art. 52, co. 1 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fa espressamente riferimento ad «almeno tre distinte aree funzionali»).
La contrattazione collettiva prevede per il comparto sanità quattro categorie (A-B-C-D) caratterizzate da una serie di requisiti professionali ritenuti indispensabili per l'accesso, tra cui anzitutto il titolo di studio richiesto.
Le categorie sono articolate in profili professionali individuati mediante le declaratorie, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna e "corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative".
Ciascun profilo è unico e si caratterizza per la richiesta di un peculiare titolo di studio per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.
Cfr. ad es. la declaratoria relativa alla categoria A: "lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici e ad autonomia esecutiva e responsabilità, nell’ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività", che comprende tra gli altri il profilo professionale di "commesso", definito come "colui che svolge funzioni di servizio e supporto" quali ad es. l'apertura e chiusura degli uffici, il servizio telefonico e di anticamera, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, ecc. (cfr. CCNL comparto sanità 1998/2001, all. 1)
Da ultimo il legislatore ha previsto la riduzione di aree e comparti di contrattazione con individuazione di non più di 4 per gli uni e le altre (cfr. d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 40, co. 2°).
Il personale sanitario di livello non dirigenziale è così confluito nel comparto della sanità, che comprende non solo il personale di ASL e AO, ma anche quello di una congerie di altri enti comunque operanti a tutela della salute (es. Agenzie di protezione ambientale, residenze sanitarie assistite, ecc.).
Ciò significa che a tutti coloro che sono assunti con contratto di lavoro subordinato da tali organizzazioni, a prescindere da ruolo, categoria e profilo, si applica il medesimo contratto collettivo del comparto sanità.
Il personale di livello dirigenziale è diviso in diverse aree di contrattazione, sicché a seconda del ruolo di appartenenza si applica ad esso un diverso contratto nazionale d'area. Più precisamente confluiscono nell'area della sanità dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, mentre al personale dirigente del ruolo amministrativo, tecnico e professionale di applica il contratto dell'area delle funzioni locali e quello delle funzioni centrali per i dipendenti del Ministero della salute appartenenti alle professionalità sanitarie (CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016-2018).
I contratti collettivi sono stipulati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dai sindacati più rappresentativi e ad essi è affidata la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 40). Ad essi accede la contrattazione integrativa a livello di singolo ente, con capacità di incidere in particolare sugli aspetti retributivi del rapporto.