Unità 9 - La disciplina delle professioni sanitarie e la libera circolazione dei professionisti in Europa

La disciplina del personale del SSN è stata interessata nel tempo dall'evoluzione della normativa nazionale - a partire dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN - nonché dall'affermarsi dell'ordinamento dell'Unione Europea, in applicazione dei principi di concorrenza e libera circolazione.

2. La libera circolazione dei lavoratori e professionisti in sanità

Nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea, vengono in rilievo le libertà di circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e dei professionisti (art. 51 e 56 TFUE: i professionisti sono ricompresi nella sfera di applicazione della libertà di circolazione dei servizi, che comprendono tutte le attività imprenditoriali e autonome), quali norme capaci di dispiegare effetti direttamente nei confronti dell’amministrazione sanitaria.

In particolare la libertà di circolazione impone di consentire ai lavoratori di uno stato membro di spostarsi all’interno del mercato unico per rispondere a delle offerte di lavoro effettive, di risiedere sul territorio di un altro stato membro per esercitare un’attività lavorativa e di restarvi dopo la cessazione di tale attività. 

I Trattati europei espressamente escludono gli "impieghi nelle pubbliche amministrazioni” dall'ambito di applicazione della libera circolazione (art. 45, § 4, TFUE), con ciò accogliendo una tradizione propria dei moderni Stati nazionali, che individuano nell’accesso al pubblico impiego un elemento identitario, perciò indissolubilmente - ed esclusivamente - legato allo status di cittadinanza. 

Sin dalle origini tuttavia la locuzione europea è stata intesa in senso restrittivo, intendendosi l’esclusione circoscritta ai soli impieghi cui sia correlato l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, cioè quelli caratterizzati dall' «esercizio di autorità pubblica» e dalla «cura e salvaguardia degli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici».

Così progressivamente si è affermata l'apertura ai cittadini europei degli impieghi negli ospedali pubblici ( C. giust. CE, 3 giugno 1986, C-307/84 ), al pari di quelli nelle scuole e università pubbliche (C. giust. CE, 27 novembre 1991, C-4/91), nei servizi pubblici e nelle attività di interesse economico generale ( C.giust. CE, 1 dicembre 1993, C-37/93 ), ai posti di lettore di lingua straniera (C. giust. CE, 30 maggio 1989, C-33/88), ai posti di ricercatore del Cnr purché estranei all'esercizio di funzioni direttive o di consulenza dello Stato (C. giust. CE, 16 giugno 1987, C-225/85), e così via.

Al contrario permangono riservati ai cittadini nazionali nella maggior parte degli Stati membri gli impieghi nelle forze armate, in polizia e nelle altre forze di tutela dell'ordine pubblico, presso le autorità giudiziarie e fiscali e nel corpo diplomatico, ferma restando la possibilità di ampliare ulteriormente gli impieghi "aperti” ai cittadini europei, posto che la deroga di cui all'art. 45, § 4, TFUE autorizza gli ordinamenti nazionali a prevedere delle eccezioni, ma certo non le impone.

Sin dall'epoca moderna inoltre la riserva dell'accesso ai soli cittadini è stata normalmente derogata per gli impieghi a carattere tecnico o d'alto contenuto intellettuale. Così ad esempio in Italia - come in molti altri paesi europei - sin dal 1859 si è consentito agli stranieri di divenire professori universitari o membri dei consigli delle Camere di Commercio.

Le libertà di circolazione trovano completamento nel divieto di irragionevoli discriminazioni in ragione della nazionalità, che a propria volta impone l’obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da un altro stato membro.

L'accesso alla procedura concorsuale prevede infatti requisiti minimi nei titoli di studio, definiti dall'ordinamento e dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità e indicati nei relativi bandi di concorso.

Il titolo di studio richiesto - al pari degli ulteriori requisiti professionali ed eventualmente fisici di cui al bando - dev'essere proporzionalmente correlato alle caratteristiche del posto messo a concorso, pena l'illegittimità del bando per eccesso di potere (nel caso si tratti di requisito previsto dalla legge questa può essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 97 e 51 Cost.). 

Il riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali è disciplinato dalla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (v. anche il Libro verde relativo al personale sanitario europeo del 10 dicembre 2008), che - benché finalizzata espressamente a dare attuazione alla libera circolazione dei servizi - ha nel tempo assunto rilevanza anche per l’accesso alla pubblica amministrazione.

È bene evidenziare che la disciplina richiamata introduce un regime di riconoscimento particolarmente favorevole per le professioni sanitarie (medici, infermieri, veterinari, dentisti, responsabili d’assistenza generali, ostetriche, farmacisti, cui si aggiungono i soli architetti), che sono soggette a un “regime generale” in cui il riconoscimento è essenzialmente automatico e vincolato, in ragione dell’elevato livello di uniformazione a livello europeo di tali formazioni. Viceversa negli altri casi (ad es. per gli avvocati) l’ordinamento nazionale può prevedere particolari misure di compensazione cui subordinare il riconoscimento (ad es. lo svolgimento di uno stage o tirocinio professionale).

La disciplina europea è altresì invocabile per favorire la mobilità professionale del personale in servizio da un’amministrazione all’altra, imponendo di riconoscere l’esperienza professionale maturata presso le amministrazioni nazionali allo stesso modo di quella maturata all’interno del singolo paese membro, e dunque, ad es., di aprire i concorsi interni al personale di Stati terzi (cfr. C. Giust. Ce, 9 settembre 2003, C-285/01).

Una mobilità in tal senso può assumere ad un ruolo fondamentale di strumento d’integrazione delle amministrazioni nazionali ed europee, facilitando lo scambio di esperienze e il rafforzamento dei legami tra le istituzioni della rete europea delle amministrazioni sanitarie, oltre che di strumento di professionalizzazione delle amministrazioni stesse nella misura in cui favorisce la crescita dei dipendenti.