Unità 9 - La disciplina delle professioni sanitarie e la libera circolazione dei professionisti in Europa
1. La disciplina del personale degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale
1.2. L'accesso al ruolo del personale sanitario
La tradizione giuridica europea individua nel concorso - o in altri sistemi di reclutamento ispirati ai medesimi principi di selezione meritocratica e imparziale - lo strumento prevalente per l'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, secondo un’evoluzione che ha caratterizzato tutti i moderni stati di diritto sin dal XIX secolo, ove il concorso si è affermato quale strumento utile a una maggiore professionalizzazione della pubblica amministrazione, consentendo nel contempo di porre un freno al dilagare di comportamenti clientelari e di rafforzare l’identità nazionale.
Così l’ordinamento giuridico italiano individua nel concorso il pubblico il sistema normale di reclutamento nei pubblici impieghi là ove stabilisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» (art. 97, co. 4°, Cost.), secondo un principio che vale altresì per il personale del SSN.
Detto principio soddisfa l'interesse pubblico al buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione (art. 97, co 2, Cost.), realizzando nel contempo l'interesse dei cittadini all'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost), che dà a propria volta attuazione al diritto di tutti i cittadini a trovare un'occupazione (diritto al lavoro:art. 4 Cost.).
Attraverso la procedura concorsuale la pubblica amministrazione ha modo di selezionare i candidati "migliori”, ossia le persone - tra quanti hanno presentato domanda - in possesso della professionalità e la preparazione necessaria per ricoprire l'impiego messo a bando, garantendo così una maggiore efficienza ed efficacia dell'amministrazione stessa (principio del buon andamento dell'amministrazione: art. 97, co. 2°, Cost.).
Inoltre, la scelta meritocratica che caratterizza il reclutamento concorsuale svincola il giudizio da ogni valutazione personale o politica, assicurando così che i pubblici dipendenti siano "al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, co. 2°, Cost.), cioè al riparo da qualsivoglia condizionamento improprio (principio di imparzialità dell'amministrazione), nella pur necessaria esecuzione dell'indirizzo politico definito dagli organi di governo (c.d. principio di "distinzione” dell'amministrazione della politica”: art. 4, dlgs. n. 165 del 2001).
La circostanza che coloro che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione siano stati individuati attraverso una procedura che comporta la scelta - tra tutte le persone in possesso di determinati requisiti - di quelle dotate della migliore preparazione e professionalità, garantisce l'autorevolezza dell'amministrazione e, di conseguenza, una maggiore effettività della sua azione. Agli occhi degli "amministrati”, infatti, l'operato di un dipendente pubblico che ha superato delle prove meritocratiche per rivestire il proprio ruolo, è maggiormente degno di fiducia.
Affinché possa parlarsi di pubblico concorso è necessario che sussistano due requisiti: la natura comparativa e la pubblicità cioè il carattere aperto a tutti i coloro in possesso dei requisiti richiesti (tra le molte Corte Cost. 26 gennaio 2004, n.34; Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 194, Corte Cost., 4 luglio 2013, n. 167).
Si intende tradizionalmente per concorso pubblico il procedimento che inizia con la pubblicazione del bando, si articola attraverso le fasi della presentazione della domanda, della nomina della commissione giudicatrice, dell'ammissione dei candidati, della valutazione dei titoli e/o dello svolgimento delle prove e della correzione delle stesse e si conclude con l'elaborazione e pubblicazione della graduatoria finale (es. d.P.R n. 487 del 1994).
Le fasi intermedie possono variare a seconda della tipologia concorsuale, che può essere per titoli, per titoli ed esami, per esami, oppure un corso -concorso (con riferimento soprattutto all'accesso alle categorie superiori e dirigenziali).
A livello di legislazione ordinaria, il principio costituzionale del pubblico concorso trova attuazione nell'art. 35, co. 1, lett. a e co. 3, del d.lgs. n.165 del 2001, che impone alle amministrazioni di provvedere al reclutamento del personale attraverso delle procedure selettive che "garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno” e che assicurino imparzialità, "economicità e celerità di espletamento”. Il principio in parola è espressamente ribadito dalle norme speciali sulla dirigenza sanitaria, che prescrivono il concorso per titoli ed esami quale modalità di accesso al ruolo (d.lgs. n. 502 del 1992, cit., art. 15, co. 7).
La stessa Costituzione ammette la possibilità di derogare al principio del pubblico concorso "nei casi previsti dalla legge”, ove non solo occorre che l'eccezione al principio concorsuale trovi espresso fondamento in una fonte primaria, ma si richiede altresì che siano ad essa sottostanti «peculiari ragioni di interesse pubblico idonee a giustificarle» (Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 42).
Per poter introdurre una deroga allo strumento del pubblico concorso quale sistema di accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è necessario, dunque, individuare un diverso interesse pubblico da porre a fondamento della diversa modalità di reclutamento.
La deroga non può trovare fondamento nella tutela di diversi interessi, per quanto espressamente tutelati anche con norme di rango costituzionale: così non può invocarsi tout court il principio di solidarietà (Corte cost., 4 giugno 2010, n. 195) e nemmeno le "esigenze strumentali della pubblica amministrazione connesse alla gestione del personale”.
Ciononostante, le eccezioni previste nell'ordinamento sono numerose e riguardano situazioni anche molto eterogenee: si va infatti dalla chiamata diretta mediante "avviamento a selezione" gestito dai centri per l'impiego (un tempo chiamata dalle liste di collocamento) per i posti di minor qualificazione professionale, al personale «di staff» degli organi di indirizzo politico, cioè per quanti prestano la loro opera nei gabinetti di ministri e segretari di Stato, o di assessori e consiglieri dell'amministrazione regionale e locale.
Il medesimo principio vale altresì per l'accesso al ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ove si prevede l'elaborazione annuale a livello regionale di una graduatoria per titoli, con precedenza a quanti abbiano conseguito il relativo diploma di specializzazione. Gli iscritti nella graduatoria operano in virtù di un rapporto di lavoro autonomo instaurato con le strutture del SSN, che consente di accedere a un corrispettivo calcolato in buona misura in ragione del numero di pazienti, per i quali a propria volta vale il principio di libera scelta del professionista, nel rispetto di contingenti massimi predeterminati (d.lgs. n. 102 del 1992, art. 8).