Unità 11 - La tutela civile, penale e amministrativa del diritto alla salute e la responsabilità degli operatori sanitari

La tutela civile, penale e amministrativa

1. La tutela civile e amministrativa del diritto alla salute e la responsabilità degli operatori sanitari

1.2. (segue) la responsabilità amministrativa dell'operatore sanitario

Nel caso in cui la struttura sanitaria abbia risarcito il danno arrecato a un terzo è esperibile l'azione innanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale in tal modo provocato.
Si parla in questi casi di responsabilità amministrativa, su cui, come anticipato, ha giurisdizione la Corte dei Conti. 

La responsabilità amministrativa per danno erariale sorge o quando i dipendenti abbiano arrecato un danno diretto all'amministrazione o quando quest'ultima abbia dovuto risarcire i terzi per i danni provocati loro dalle azioni od omissioni proprio dei suoi dipendenti nell'ambito di un processo civile (c.d. danno indiretto), in ogni caso in conseguenza di una condotta tenuta in violazione degli obblighi di servizio. 

Essa trova fondamento nel rapporto di servizio, che si ritiene sussista ogni qual volta un individuo sia "stabilmente inserito" nell'organizzazione di un ente pubblico, a prescindere dal titolo giuridico da cui dipende il suddetto inserimento, dunque ad es. anche per i volontari della Croce Rossa alla guida delle autoambulanze o per i titolari di un rapporto di lavoro autonomo (es. medici di medicina generale),  Si richiede inoltre la riferibilità della condotta alle mansioni attribuite al dipendente (nesso di occasionalità necessaria).

Anche tale responsabilità è «limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» (l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1), secondo una soluzione che la Corte costituzionale ha ritenuto coerente con la tutela del buon andamento della p.a. (art. 97, comma 2, Cost.) perché evita che il timore di incorrere in una condanna risarcitoria paralizzi l'iniziativa del dipendente provocando inerzie e ritardi (Corte cost., 20 novembre 1998, n. 371), ponendosi dunque da freno anche rispetto alla c.d. medicina difensiva, che può comportare la prescrizione di prestazioni diagnostiche non necessarie, o viceversa può indurre l’operatore a non assumere rischi (ad es. affrontando interventi particolarmente delicati).

Da ultimo si è previsto che ai fini della responsabilità dolosa sia dimostrata la "volontà dell'evento dannoso" e - con norma transitoria, destinata a trovare applicazione sino al 31 dicembre 2021 - si è circoscritta la responsabilità per danno erariale di funzionari e dipendenti pubblici (dunque anche degli operatori sanitari) ai comportamenti commessi con dolo, con esclusione dunque della rilevanza a fini risarcitori della colpa grave. Tale limite non trova tuttavia applicazione nel caso in cui il danno sia derivato da omissione o inerzia del soggetto agente (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, art. 21, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120).

La giurisdizione spetta alla Corte dei Conti e la relativa azione è esercitata dalla procura presso la Corte dei Conti stessa: solo in senso lato può qualificarsi, dunque, come un'azione di rivalsa. La legittimazione in capo a un soggetto terzo è d'altra parte funzionale a una più efficace tutela dell'interesse pubblico, atteso che ci si può presumibilmente attendere un atteggiamento "protettivo" da parte dell'amministrazione di appartenenza che potrebbe non essere facilmente incline all'esercizio dell'azione risarcitoria.

La disciplina del processo si caratterizza per alcuni istituti di favore nei confronti del dipendente, che ne alleviano la posizione, tra cui si ricordano in particolare il potere di riduzione della condanna in considerazione delle circostanze della condotta, che è volto a commisurare l'entità del risarcimento alla responsabilità del convenuto (R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52), o ancora l'intrasmissibilità del debito agli eredi fermo restando l'ingiustificato arricchimento, o ancora la prescrizione quinquennale che decorre dalla data in cui il fatto si è verificato ovvero, in caso di occultamento doloso, da quella della sua scoperta (per una responsabilità che pure è contrattuale, in quanto fondata sul rapporto di servizio, e dunque naturalmente soggetta al termine ordinario di prescrizione di durata decennale).

Trattasi dunque di una peculiare forma di responsabilità risarcitoria, che assume almeno in parte i caratteri di una sanzione e viceversa non assolve pienamente alla funzione restitutoria propria della responsabilità da inadempimento del contratto.

Ove a risarcire il danno sia stata una struttura privata, accreditata o meno, questa può esercitare direttamente l’azione di rivalsa per il recupero di quanto versato nei confronti dell’operatore responsabile, anche in questo caso nei limiti del dolo o colpa grave (l. n. 24 del 2017, art. 9).