Unità 11 - La tutela civile, penale e amministrativa del diritto alla salute e la responsabilità degli operatori sanitari
La tutela civile, penale e amministrativa
1. La tutela civile e amministrativa del diritto alla salute e la responsabilità degli operatori sanitari
1.1. Il danno risarcibile
Il diritto alla salute è risarcibile sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale.
Il primo comprende, come noto, sia il danno emergente (es. le spese mediche eventualmente sostenute ai fini del recupero), sia il lucro cessante, pari in particolare alle minori occasioni di guadagno determinate dalla necessità di arrestare la propria attività lavorativa, o alla diminuita capacità di produzione di reddito causata da una menomazione permanente.
Da tempo si è riconosciuto tuttavia che la indennizzabilità del diritto alla salute "non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza", dunque con pieno riconoscimento del valore ex se del bene salute e della sua risarcibilità anche in termini non patrimoniali (Corte cost., 26 luglio 1979, n. 88).
L'affermazione è di particolare rilevanza perché consente di riconoscere pienamente il valore del bene salute anche nel caso di soggetti che non abbiano ancora la capacità di produrre reddito (si pensi ad es. a un neonato), o che l'abbiano perduta o mai acquisita (ad es. un inabile al lavoro), valorizzando altri elementi, quali l'incidenza dell'evento sull'aspettativa e sulla qualità di vita.
Per lungo tempo si è affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale esclusivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., ove il primo dispone il risarcimento di tale voce nei soli casi "previsti dalle legge", il che ha portato a limitare l'obbligo risarcitorio all'ipotesi in cui la condotta integrasse gli estremi di un reato, atteso che il codice penale dispone in tali casi la risarcibilità sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale (art. 185, comma 2, c.p.: "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
In tal senso si affermava in particolare la risarcibilità del danno morale nel caso esclusivamente di condotte penalmente rilevanti, ove lo stesso è inteso come "pecunia doloris", cioè come una somma di denaro riconosciuta a compensazione del patema d'animo, della sofferenza provocata dal comportamento.
La giurisprudenza costituzionale tuttavia ha affermato una lettura costituzionalmente orientata dell'obbligo risarcitorio in caso di illecito civile (art. 2043 c.c.), sul presupposto che il carattere fondamentale del diritto alla salute affermata espressamente dalla Costituzione (art. 32 Cost.) impone di estendere l'obbligazione risarcitoria oltre le componenti in senso stretto patrimoniali, comprendendo altresì "tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana". La lettura conduce dunque ad affermare il carattere "ingiusto" del danno - con conseguente obbligo di risarcirlo anche in caso di illecito civile - in ragione della violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente protetto, con riconoscimento del c.d. danno biologico (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184).
Al danno biologico si giustappone quello esistenziale, teso al riconoscimento del pregiudizio derivante alle possibilità di realizzazione personale in ragione della lesione della salute.
A fronte delle diverse voci di danno extrapatrimoniale individuate dalla giurisprudenza (morale, biologico, esistenziale, tanatologico), si è esclusa l'autonoma moltiplicazione delle stesse (cfr. Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).
La l. n. 24 del 2017 è intervenuta sul tema del danno in particolare con il rinvio alle tabelle allegate al codice delle assicurazioni private ai fini della quantificazione, offrendo così parametri oggettivi alla determinazione del danno alla salute nella sua componente non patrimoniale, specialmente relativa al danno biologico (art. 7, comma 4).