Unità 14 - L'organizzazione sanitaria e l'informazione del paziente

L'organizzazione sanitaria e l'informazione del paziente

1. L'organizzazione sanitaria e l'informazione del paziente

La consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario, presupposto dell'erogazione della prestazione terapeutica, è un diritto che non si esaurisce solamente nel rapporto medico paziente ma che si sostanzia in una pluralità di pretese che coinvolgono l'intera struttura.
Il consenso informato si configura come prestazione accessoria rispetto a quella di diagnosi e cura oggetto dell'obbligo assunto dal SSN e - per esso - dalle strutture di erogazione della prestazione; in quanto tale il relativo inadempimento è fonte di una responsabilità che è invocabile nei confronti della stessa struttura.
Più propriamente esso concorre alla stessa realizzazione del diritto alla salute, da intendersi secondo un'ampia accezione di benessere fisico e psichico, nel rispetto della
dignità umana e con essa dell'identità individuale e delle scelte da essa derivanti, secondo il carattere della c.d. "alleanza terapeutica" che deve informare il rapporto medico-paziente (cfr. Corte cost. n. 309 del 1999; già richiamata nell'unità 1).
Il rapporto tra il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute va dunque letto necessariamente in termini di diritti che si integrano tra loro e non anche di diritti che necessitano di bilanciamento. Il consenso informato finisce così per superare la mera espressione dell'autonomia soggettiva e definisce piuttosto la stessa pretesa della prestazione oggetto di consenso, assumendo il carattere di sintesi tra autodeterminazione e salute (cfr. Corte cost. n. 438 del 2008).

Dalla composizione di dignità della persona, diritto all'autodeterminazione e diritto alla salute, deriva la definizione del contenuto del diritto alla salute che è necessariamente diversificato e non predeterminabile. In questo senso si può dire che l'individuo contribuisca attraverso la prestazione del proprio consenso ad un determinato trattamento a configurare la pretesa che soddisfa il diritto alla salute. Per questo il contenuto delle prestazioni non dovrebbe essere
predefinito in astratto, consentendo una personalizzazione delle prestazioni in ragione delle scelte dell'etica individuale, di modo che la pratica terapeutica nasca dall'incontro dell'autodeterminazione del paziente con la responsabilità del medico (in questo senso si veda Corte Cost. n. 151 del 2009).