Unità 17 - Gli appalti in sanità

Gli appalti in sanità

1. La disciplina dei contratti pubblici.

Gli appalti pubblici sono soggetti ai principi contenuti nei trattati europei sulla tutela della concorrenza, tra i quali anzitutto le c.d. libertà economiche (cfr. Unità di azzeramento sui principi europei e nazionali sui contratti della pubblica amministrazione).

I principi dettati dall'ordinamento europeo trovano attuazione nelle direttive in materia di appalti pubblici che disciplinano le relative procedure di aggiudicazione. La realizzazione di un mercato comune europeo richiede che la concorrenza venga imposta ove vi è il rischio che possa non svilupparsi spontaneamente, come nel settore degli appalti pubblici, rendendo a tal fine necessaria una disciplina analitica delle procedure di scelta del contraente della parte pubblica (cfr. 2° considerando, direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e  di servizi).

Le direttive sugli appalti pubblici, sin dai primi anni settanta, perseguono l'obiettivo di realizzare l'integrazione economica tra gli Stati membri ed attuare i principi e le libertà economiche contenuti nei Trattati CE, indicando nella tutela del mercato e della concorrenza uno dei mezzi per assicurare le condizioni di sviluppo delle imprese più efficienti, a garanzia di un corretto impiego delle risorse finanziarie pubbliche e di uno sviluppo economico che permetta di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione. 

Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici impongono un confronto concorrenziale che si traduce in un un controllo "artificiale” sull'impiego delle risorse pubbliche, rispetto al controllo "naturale” che garantisce (o garantirebbe) un mercato perfettamente concorrenziale.

Sin dalle direttive comunitarie degli anni '90 (direttive 12 giugno 1992, n. 92/50/CEE e 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE e n. 93/36/CEE), si è distinta la disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rispettivamente di servizi, lavori e forniture, da quella relativa alle procedure di aggiudicazione indette da enti che operano in particolari settori (trasporto, telecomunicazioni, energia...) la cui apertura al mercato risulta storicamente più lenta rispetto ai restanti settori di intervento dell'amministrazione pubblica (direttiva 14 giugno 1993, n. 93/38/CEE, per i c.d. settori esclusi). 

Le menzionate direttive CE sono state poi sostituite dalla direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE (ora abrogate recenti Direttive 2014/23/24/25/UE, v. infra), che disciplinavano unitariamente gli appalti pubblici di servizi, lavori e forniture, e dalla direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE che detta la disciplina speciale per i c.d. settori esclusi.

La direttiva n. 2004/18/CE non era un testo unico meramente compilativo che accorpava le tre precedenti direttive degli anni '90, ma conteneva rilevanti novità (ad es., introduceva la nuova procedura del «dialogo competitivo», dettava una compiuta disciplina sulle centrali di committenza, sulle aste telematiche o sistemi dinamici di acquisizione...), che in parte codificavano la giurisprudenza comunitaria formatasi sull'interpretazione della disciplina previgente (ad es., l'espressa definizione ed esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle concessioni di servizio pubblico, l'avvalimento dei requisiti di qualificazione).

Entrambe le direttive sono state recepite nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 13 aprile 2006, n. 163, con cui erano abrogate tutte le precedenti fonti in materia di appalti (il d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, la l. 11 febbraio 1994, n. 109, il d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158).

Le relative norme di attuazione ed esecuzione sono state adottate con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Nel rispetto dei principi del diritto europeo e della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, ciascuna amministrazione aggiudicatrice dotata di autonomia regolamentare può emanare regolamenti attuativi per la disciplina di dettaglio delle procedure di scelta del contraente.

La normativa nazionale, legislativa e regolamentare, di recepimento deve essere interpretata conformemente alle direttive e ai principi europei a queste sottesi e qualora permanga il contrasto va disapplicata in favore delle norme europee, ove l'eventualità di un contrasto tra la vigente disciplina nazionale e la normativa europea non pare remota per quelle parti di disciplina nuove rispetto alla disciplina previgente.

Il 27 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici nel quale vengono individuati gli aspetti che possono essere oggetto di modifiche allo scopo di semplificare la disciplina UE e adeguarla all'evoluzione del contesto politico, sociale ed economico. La Commissione europea, pur confermando la validità degli obiettivi generali della politica UE in materia di appalti (promozione di una concorrenza non discriminatoria e lotta alla corruzione), intende perseguire ulteriori obiettivi al fine di semplificare e chiarire la disciplina vigente, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, le procedure, il valore delle soglie, la selezione dei candidati, la produzione dei documenti relativi alle gare di appalto, il contrasto alla corruzione, ai favoritismi e ai conflitti di interesse.

Le Direttive del 2004 sono state così abrogate dalle Direttive 2014/23/24/25/UE poi recepite in Italia con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti). Tra gli obiettivi della nuova disciplina: semplificazione, snellimento dei procedimenti, lotta alla corruzione, maggiore efficienza dell'amministrazione. 

In materia di acquisti in sanità, poi, rilevano le numerose previsioni poste dalle leggi di bilancio o da altre norme speciali, specialmente con l'intento di perseguire una razionalizzazione degli acquisti e la correlata riduzione della spesa pubblica.