Unità 2 - La tutela della salute come interesse della collettività
1. La tutela della salute come interesse collettivo
1.1. I trattamenti sanitari obbligatori e il ricovero ospedaliero coatto
La stessa dimensione di interesse collettivo della tutela della salute dà fondamento alla previsione dei c.d. "trattamenti sanitari obbligatori", in deroga cioè al principio di volontaria adesione alla cure di cui si è detto nell'unità 1 e che fonda il diritto al consenso informato ai trattamenti.
La Costituzione stabilisce che gli stessi possano essere imposti nei soli casi previsti dalla legge, ponendo una riserva di legge di cui si è affermato il carattere relativo (art. 32, co. 2°, Cost.), ciò sempre che l'imposizione non abbia carattere coercitivo, ove soccorre la più severa previsione di una riserva di legge assoluta di cui all'art. 13 Cost.
Sul punto occorre ricordare che si ha riserva di legge assoluta quando una norma costituzionale riserva in alcune materie alla legge (fonte normativa primaria) la definizione della intera disciplina di riferimento. Per riserva di legge relativa invece si intende la riserva di legge che ammette l’intervento di fonti di rango secondario sotto forma di disciplina applicativa o di dettaglio, sempre però sulla base della fonte legislativa cui è comunque riservata la fissazione dei principi fondamentali in materia.
La riserva di legge relativa implica dunque che il legislatore definisca i principi e criteri direttivi indisponibili all’autonomia regolamentare.
Dalla riserva di legge si distingue la c.d. "riserva di amministrazione" ai sensi della quale la disciplina di dettaglio di una data materia è da intendersi di esclusiva spettanza dell'amministrazione, e dunque indisponibile al legislatore (es. art. 117, co. 6°, Cost.), secondo un principio correlato alla responsabilizzazione della p.a. necessaria alla tutela del buon andamento (art. 97, co. 2°, Cost., cfr. M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966). In ambito sanitario la riserva di amministrazione può invocarsi, specialmente a fronte del potere giurisdizionale, ove si tratti, ad es., di individuare farmaci e trattamenti sanitari autorizzati ed erogati a spese del SSN.
La riserva di legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori si qualifica come riserva di legge relativa: è pertanto illegittimo qualsiasi intervento pubblico privo di fondamento legislativo. In virtù della riserva di legge la disciplina - quantomeno di principio - dei trattamenti sanitari obbligatori deve essere contenuta nella legge. Come anticipato, ove l'intervento si traduca in una limitazione della libertà individuale (ad es. con un ricovero ospedaliero coatto), l'art. 32 va letto in combinato disposto con l'art. 13 Cost. e sulla riserva di legge assoluta da esso posto a tutela della libertà personale del singolo.
In materia di trattamenti sanitari obbligatori la legge stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari e solo nei casi previsti dalla legge possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti in via obbligatoria, «secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura» (l. n. 833 del 1978, art. 33).
La limitazione della libertà individuale del destinatario del trattamento si giustifica, dal punto di vista costituzionale, in quanto preordinata alla tutela dell'interesse collettivo nel contemporaneo perseguimento del diritto alla salute dell'individuo. Il trattamento sanitario obbligatorio è cioè legittimo solo ove persegua contemporaneamente le due finalità di tutela della collettività e del singolo, ove conseguenze negative per quest'ultimo sono ammissibili solo ove temporanee e di lieve entità.
I trattamenti sanitari si distinguono in coattivi e non coattivi: solo i primi possono essere imposti con la coercizione fisica del destinatario (es. il ricovero ospedaliero coatto), mentre i secondi si basano su un obbligo non coercibile (es. le vaccinazioni).Appartiene alla prima tipologia il ricovero ospedaliero coatto disposto nei confronti dei malati psichici o, più precisamente, nel caso di "alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici" che "non vengano accettati dall'infermo". La misura è da considerarsi ammissibile solo come extrema ratio, ove cioè "non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere".
Nel caso dei trattamenti sanitari obbligatori in degenza (c.d. ricovero ospedaliero coatto), al medico spetta il compito di proporre motivatamente l’accertamento o il trattamento sanitario obbligatorio e la proposta dev'essere convalidata da un altro medico dell'Asl competente per territorio.
Il sindaco - in qualità di autorità sanitaria - ha quindi la competenza all’adozione del provvedimento, nonché alla sua revoca o modifica attraverso lo stesso procedimento.
Il suddetto provvedimento deve essere emanato entro 48 ore dalla convalida della proposta del medico e notificato al giudice tutelare, unitamente alla stessa convalida, entro 48 ore dal ricovero. Entro 48 ore al giudice tutelare compete l’adozione del decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento dandone comunicazione al sindaco il quale, in caso di mancata convalida, dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio (cfr. l. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34, 35 ).
Il procedimento così descritto ricalca la disciplina costituzionale in tema di libertà personale (art. 13 Cost.), ove, oltre alla riserva di legge, si prevede la c.d. "riserva di giurisdizione", cioè il necessario intervento di un giudice a convalida del provvedimento di limitazione della libertà stessa.
La dignità della persona sottoposta al trattamento è tutelata dalle previsioni che impongono di accompagnarne la somministrazione con "iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi e' obbligato", garantendo altresì a quest'ultimo il "diritto di comunicare con chi ritenga opportuno" in ogni fase del trattamento (l. n. 833 del 1978, art. 33).
Per una scheda di sintesi visita il sito del Ministero della Giustizia