Unità 1 - La tutela della salute come diritto fondamentale
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo
1.1. Il diritto alla salute come diritto alla cura
Nei confronti della Repubblica il diritto alla salute si specifica anche come pretesa giuridicamente tutelata avente ad oggetto prestazioni di cura, cioè come diritto di accesso alle cure (c.d. diritto sociale), cui corrisponde un obbligo di contenuto coincidente in capo alle istituzioni che compongono la Repubblica, e cioè dello Stato, delle Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114 Cost.), che possono provvedervi direttamente o attraverso appositi enti strumentali (ad es. le Asl o le altre organizzazioni che compongono il Servizio sanitario nazionale).
La tutela del diritto fondamentale alla salute si esplica così attraverso l'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle organizzazioni pubbliche, configurandosi come diritto all’ottenimento di prestazioni di cura a carico della Repubblica e, per essa, del Servizio Sanitario Nazionale.
A tale diritto corrisponde un obbligo di assicurarne l'effettività invocabile nei confronti delle istituzioni repubblicane, cui spesso si è tentato di apporre un limite invocando il condizionamento finanziario, secondo l'argomento dei "diritti finanziariamente condizionati" che è stato usato per giustificare una tutela diminuita dei diritti a prestazione. A ben vedere, tuttavia, a tutti i diritti è riconducibile un "costo", ivi compresi quelli espressione della cultura giuridica liberale delle costituzioni e dichiarazioni dei diritti borghesi di fine '700. In altre parole, anche le più classiche libertà negative, quali il diritto di iniziativa economica e la proprietà, richiedono per la propria effettività la predisposizione e il funzionamento di garanzie (in primis la tutela giurisdizionale e il sistema di giustizia) che sono finanziate con risorse attinte alla fiscalità generale, e che dunque hanno un costo.
Sulla scorta di tali ragionamenti, la giurisprudenza più recente è pervenuta ad affermare l'incomprimibilità del nucleo essenziale dei diritti a prestazione, escludendo che esso trovi un limite nelle esigenze di contenimento della finanza pubblica. Ciò vale a dire che gli enti del Servizio sanitario non possono sottrarsi all'obbligo di garantire il nucleo essenziale del diritto alla salute invocando meramente le ristrettezze finanziarie, ma dovranno, al contrario, individuare le risorse necessarie ed elaborare ogni possibile soluzione organizzativa utile a tal fine (Cons. St., sez. III, 2 gennaio 2020, n. 1).
Benché il nostro sistema sia ispirato al c.d. principio universalistico (tutti accedono alle prestazioni sanitarie alle medesime condizioni, a prescindere dalle condizioni individuali), secondo il dettato costituzionale la gratuità delle prestazioni è condizionata tuttavia dalla sussistenza di una condizione di indigenza dell’individuo (art. 32, co. 1º Cost.).
Tale limite è superato solo con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l. 23 dicembre 1978, n, 833, art. 1) che consacra il richiamato principio universalistico, secondo cui l'accesso alle prestazioni sanitarie è assicurato a tutti gli iscritti al sistema sanitario (che siano cittadini o meno) alle medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sulle condizioni personali e sociali.
La tutela della salute si riferisce a tutti gli individui e non ai soli cittadini. Essa prescinde dunque dallo status di cittadinanza ed è assicurata nel suo nucleo essenziale (trattamenti indifferibili e urgenti) a chiunque, anche ove irregolarmente presente sul territorio nazionale. Lo status più rilevante ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie nel nostro ordinamento è la residenza, che determina l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. |
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Focus: All’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, la portata innovativa del testo relativo al diritto alla salute sembrò ridimensionarsi con la distinzione tra norme programmatiche e norme precettive. A differenza di queste ultime, le norme programmatiche non avrebbero un’immediata capacità di fondare situazioni soggettive immediatamente tutelabili, ma individuerebbero esclusivamente un vincolo per il legislatore, tenuto all’attuazione del disposto costituzionale. Sin dalle sue prime pronunce, tuttavia, la Corte costituzionale escluse la fondatezza di una tale ricostruzione, evidenziando la pari dignità delle norme costituzionali che impone di ricondurre a tutte la medesima portata precettiva (cfr. Corte Cost., 20 dicembre 1996, n. 399). |
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* Su Organizzazioni pubbliche e diritti fondamentali si rimanda al seminario svoltosi presso l'Università di Torino il 4 dicembre 2014: scarica il video