Unità 6 Il diritto alle cure sanitarie: i modelli di tutela della salute, l’istituzione del Servizio sanitario nazionale e l’articolazione amministrativa delle competenze

All’entrata in vigore della Costituzione non è seguita almeno inizialmente, l’attuazione del diritto alla salute in senso universalistico. La parità di trattamento dei cittadini di fronte alla tutela della salute si afferma, infatti, solo col riconoscimento come principio ispiratore del Servizio Sanitario Nazionale ( L. 23 dicembre 1978, n. 833).
Il modello vigente fino agli anni sessanta prevede piuttosto una tutela assicurativo – previdenziale dei lavoratori, secondo i principi di cui all’art. 38 Cost.
Il carattere “volontaristico-caritatevole” del sistema sanitario italiano comincia ad essere superato solo con la c.d. legge di riforma ospedaliera che istituisce gli enti ospedalieri (c. d. legge Mariotti – legge 12 febbraio 1968, n. 132), poi con la soppressione degli enti mutualistici (L. 17 agosto 1974, n. 386 e della L. 29 giugno 1977, n. 349).
E’ solo con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale che si supera il sistema mutualistico con piena attuazione della Costituzione (legge 23 dicembre 1978, n. 833): la riforma anzi va persino oltre il dettato costituzionale, prevedendo che il diritto alla salute – che «La Repubblica tutela come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»: sia garantito «a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali». La garanzia del diritto alla salute si afferma perciò in maniera universalistica.
L’obbligo di tutela del diritto alla salute (fisica e psichica) è posto dunque in capo alla Repubblica, attraverso tutte le sue articolazioni (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e Stato: art. 114, co. 1º, Cost.).
La sua attuazione deve conformarsi al rispetto della dignità e della libertà della persona umana, con ciò richiamando tanto i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), tanto il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nel senso dell’obbligo di apportare un apolitica sanitaria che soddisfi l’uguaglianza sostanziale dei cittadini.
Nel tempo il Servizio sanitario nazionale è stato interessato da importanti riforme attraverso vari provvedimenti normativi tra cui: il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino del servizio nazionale e il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Il primo perseguiva anzitutto finalità di contenimento della spesa sanitaria, oltre che di riduzione della politicizzazione nella gestione della sanità: configurando le Usl come enti regionali, la riforma dà avvio al processo che ha visto, per tutto il decennio successivo la progressiva sottrazione della gestione ai comuni e l’introduzione delle “aziende” come modello gestionale (c. d. aziendalizzazione), secondo un processo che giunge a compimento con il successivo D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Da segnalare, sin da ora, è inoltre la c. d. riforma del titolo V parte seconda della Costituzione (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che individua la “tutela della salute” come materia di competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, co. 3º Cost.), ove dunque spetta allo Stato  la fissazione dei principi fondamentali della materia e alle Regioni la relativa attuazioen con norme legislative e regolamentari.
Pur confermando la competenza concorrente (o ripartita) già prevista dall’assetto previgente, la riforma rileva anzitutto per il superamento della locuzione «assistenza sanitaria e ospedaliera», con individuazione della più ampia nozione di tutela della salute, che di per sé è idonea a ricomprendere.
Contemporaneamente, con la riforma del titolo V lo Stato attrae alla propria competenza esclusiva la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117 co. 2º lett. m Cost.).
L’evoluzione italiana del modello di tutela del diritto alla salute sopra delineato può perciò essere ricondotto principalmente a tre modelli di tutela: un modello di assicurazione volontaria, un modello di assicurazione sociale e un modello di Servizio sanitario nazionale.
Il modello di assicurazione volontaria si caratterizza per l’assenza di alcun tipo di obbligatorietà nei confronti dei cittadini, distinguendosi in questo dagli altri due modelli. Ciascun individuo può liberamente decidere se assicurarsi o meno con un soggetto privato che provvederà a garantire la prestazione di cura direttamente o attraverso il rimborso di cure erogate da soggetti da esso indipendenti. Questo modello è stato operativo in Italia fino ai primi anni Quaranta. I cittadini potevano scegliere se iscriversi ad una cassa di mutuo soccorso o al registro comunale degli indigenti. Le società mutualistiche garantivano un’indennità ai propri iscritti nel caso di perdita anche temporanea del lavoro.
Il modello di assicurazione sociale di malattia si caratterizza invece per essere un sistema legato alla sfera lavorativa dell’individuo. Infatti la legge obbliga gli individui alla contribuzione di una cassa di malattia. Questo modello è stato utilizzato in Italia fino al 1978, anno istitutivo del Servizio sanitario nazionale.
Infine il modello di Servizio sanitario nazionale si caratterizza per essere finanziato attraverso il gettito fiscale e a differenza degli altri due modelli questo presuppone una garanzia all’intera popolazione. Con questo modello lo Stato si impegna a fornire direttamente le prestazione ai suoi cittadini. Questo sistema comincia a subire alcune modifiche nei primi anni Novanta.

3. Gli enti e organi statali del SSN

“L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali” (art. 1 l. 833/1978); compongono l’amministrazione sanitaria statale del Ssn enti e organi ai quali sono attribuite peculiari funzioni, a livello centrale come decentrato. 

Al vertice dell’amministrazione statale è collocato il Ministero della Salute, organo di coordinamento per l’attuazione delle funzioni statali in materia di tutela della salute (già Ministero della Sanità, istituto con l. 296/1958). 

Con l’attuazione della riforma del Ssn il Ministero ha adottato il modello organizzativo dell’articolazione in Dipartimenti e Servizi (D.P.R. n. 196/1994); in seguito è stato trasformato nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Oggi il Ministero della Salute è (di nuovo) ministero autonomo, con funzioni di programmazione e indirizzo in materia sanitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida e di norme tecniche, nonché di governo della spesa sanitaria.
Nel 2014 è stata riorganizzata l’articolazione ministeriale (DPCM n. 59/2014) sostituita da una struttura centrale che comprende il Segretario generale e 12 Direzioni generali, oltre ad un’articolazione decentrata composta da Uffici periferici e territoriali (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri).


Sono enti strumentali del Ministero: l’Istituto superiore di sanità (Iss)l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)
L’Iss è un ente di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile; esercita, nelle materie di competenza del Ministero della Salute, funzioni di coordinamento tecnico e scientifico (specie funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, formazione). 
L’Aifa è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale; esercita funzioni di garanzia dell’unitarietà dell’assistenza farmaceutica sul territorio nazionale, di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, nonché di farmacovigilanza e di negoziazione del prezzo dei farmaci dispensati a carico del SSN; opera anche in coordinamento con l’Agenzia europea dei medicinali. Infine, l’Agenas, è ente pubblico non economico di rilievo nazionale con funzioni di supporto tecnico e operativo alle politiche governative dei servizi sanitari statali e regionali, delle aziende sanitarie, attraverso ricerca, innovazione, monitoraggio, valutazione e formazione. 
E' invece un organo di consulenza tecnico-scientifica istituito presso il Ministero della salute il Consiglio Superiore di Sanità, che svolge funzioni consultive e di proposta su questioni aventi rilevanza tecnico-scientifica di competenza del Ministero.

Il Ministero della Salute partecipa per il nostro Paese ai lavori dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) (1948), agenzia delle Nazioni Unite specializzata nelle questioni sanitarie, deputata a fornire indicazioni su questioni di salute globale, ad indirizzare la ricerca sanitaria, a garantire assistenza tecnica agli Stati membri e a fornire aiuti in caso di calamità.