Unita didattica II - Ingresso


II. 5 La programmazione dei flussi di ingresso in Italia

Il d.lgs. 286 del 1998, art. 3, cit. definisce alcuni strumenti di programmazione delle politiche migratorie in Italia.

In primo luogo stabilisce che ogni tre anni (o anche entro un termine più breve se necessario) il Governo emani il "documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato”. Tale documento è predisposto dal Presidente del Consiglio sentiti i ministri interessati, il CNEL, la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-Città, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati. Una volta acquisiti i pareri, il documento viene approvato dal Consiglio dei Ministri. Il documento è quindi trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto. Il documento indica: gli interventi che lo Stato italiano intende svolgere in materia di immigrazione, anche attraverso accordi internazionali; le linee generali per la definizione dei flussi d'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari; le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nelle materie che non devono essere disciplinate con legge; gli interventi pubblici per favorire sia l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri regolari nel nostro Paese, sia il reinserimento dei Paesi di origine. Fino ad oggi sono stati predisposti dal Governo solo tre documenti programmatici, nel 1998, nel 2001 e nel 2005. Appare evidente come in molti casi il Governo sia stato inadempiente. A questo proposito va osservato che nel giugno 2011 in Commissione Affari Costituzionali, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha affermato, che la contingente instabilità macroeconomica rende impossibile la programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione transitoria”.

Come si è visto il documento programmatico dovrebbe indicare le linee generali per la definizione dei flussi di ingresso. Tuttavia, anche in assenza di documento programmatico il Governo può emanare il decreto flussi, entro il 30 novembre, sentite le Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato - Regioni - Città e il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo unico (previsto dal d.lgs. 286 del 1998, art. 2 bis, co. 2, cit.).

Il decreto flussi è un atto attraverso cui si definisce la quota massima di stranieri che potrà essere ammessa nel territorio italiano per motivi di lavoro (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo), tenuto conto dei ricongiungimenti famigliari e delle misure di protezione temporanea.

Ciò significa che esiste un tetto massimo di stranieri ammessi ogni anno e che i visti di ingresso (vedi oltre) sono rilasciati sulla base delle quote emesse. Possono essere previste quote privilegiate (cioè riservate) per i cittadini di Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi di riammissione, che consistono in un accordo tra la UE o uno Stato membro dell'Unione Europea e un Paese terzo che istituisce, su una base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione, la sicurezza e il ritorno delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno sul territorio del paese.

In caso di mancata programmazione del decreto è comunque possibile per il Presidente del Consiglio dei Ministri emanare un decreto che stabilisca delle quote di ingresso, ma non potrà mai superare quelle definite nell'ultimo decreto flussi emanato. Appare evidente l'alto potere discrezionale lasciato al Presidente del Consiglio del Ministri che può emanare il decreto flussi, oppure limitarsi a riprodurre quello precedente, arrogandosi il diritto di scegliere quante persone potranno fare ingresso in Italia in un determinato anno. In mancanza di decreto flussi, nessuno può entrare regolarmente in Italia.

IL decreto flussi 2021 ha previsto 27.700 lavoratori autonomi e subordinati non stagionali (comprese le quote per le conversioni, ad esempio dallo studio) e 42.000 lavoratori subordinati stagionali.

Qui le informazioni fornite dal Ministero sul decreto flussi 2021 e sulla procedura.