Unita didattica II - Ingresso
II.2 L’ingresso in Italia
L’ingresso dei cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea è disciplinato dal d.lgs. 286 del 1998, art. 4, cit. nonché dall'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) che sostituisce il precedente regolamento n. 562 del 2006.
APPROFONDIMENTO I - MOLTI STRANIERI, MOLTE PAROLE
Essi stabiliscono che per entrare legalmente in Italia il cittadino straniero deve:
- essere in possesso di un passaporto valido o di un documento equipollente;
- essere in possesso del visto d’ingresso rilasciato dalla autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine dello straniero, salvo i casi di esenzione da visto e salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità
- essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera e che soddisfi i seguenti criteri: a) la validità è di almeno 3 mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Membri, salvo casi di emergenza giustificati; b) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
- entrare in Italia attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti (valichi terrestri, marittimi e aeroportuali), durante gli orari di apertura stabiliti, salvi i casi di forza maggiore;
- giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il rientro nel Paese di origine o di provenienza. In alternativa può dimostrare di essere in grado di ottenere legalmente tali mezzi, come nel caso di ingressi per lavoro subordinato o autonomo;
- non essere segnalato nel Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione --> per le modalità di accesso.
- non essere stato precedentemente espulso, salvo che sia trascorso il periodo di divieto di reingresso o abbiano ottenuto la speciale autorizzazione del Ministero dell’interno di cui al d.lgs. 286 del 1998, art. 13, co. 13, cit.
- non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati Membri per gli stessi motivi (su cui vedi oltre).
APPROFONDIMENTO II - SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN
Ogni ingresso effettuato al di fuori di queste condizioni non è conforme alla legge e il cittadino straniero è suscettibile di respingimento alla frontiera o espulsione, salvo che sussistano le condizioni di cui al d.lgs. 286 del 1998, art. 19, cit. (di cui nella UD XIV) o nel caso degli ingressi per richiesta di asilo.
Anche l'ingresso effettuato con l'ausilio di documentazione falsa, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta, in altri termini l'ingresso apparentemente regolare ma in realtà in frode alla legge è da considerarsi illegale. Tali comportamenti se scoperti possono determinare la contestazione di diversi illeciti penali.