Unità didattica III - La disciplina del soggiorno



III.2. L'accordo di integrazione

Dal 2009, a seguito della introduzione del d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 4 bis, da parte della legge  del 15 luglio 2009, n. 94 (nota come pacchetto sicurezza) lo straniero che ha fatto ingresso in Italia deve sottoscrivere contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno (che, come si è visto, lo straniero è tenuto a richiedere alla questura della provincia in cui si trova entro il termine perentorio di otto giorni dal suo ingresso legale in Italia) l’accordo di integrazione, che rappresenta una condizione necessaria per il rilascio del titolo di soggiorno. Con la stipula dell’accordo - che è articolato per crediti e la cui attuazione viene dalla legge demandata a un regolamento - lo straniero si impegna a “sottoscrivere (?!) specifici obiettivi  di integrazione, da conseguire durante il periodo di validità del permesso di soggiorno”.

APPROFONDIMENTO III - Cosa significa integrazione

Come detto, la legge demanda ad un regolamento criteri e modalità per la sottoscrizione dell’Accordo. Tale regolamento è stato emanato nel 2011 (d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179) e le previsioni in esso contenuto sono applicabili dal 10 marzo 2012 ai permessi di soggiorno di durata di almeno un anno rilasciati agli stranieri di età superiore a 16 anni entrati in Italia per la prima volta. L’accordo si stipula presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione o presso la questura tra lo straniero (nel caso di minore deve sottoscrivere l’accordo il genitore o l’esercente potestà genitoriale) e, per lo Stato, un prefetto o un suo delegato. Viene redatto, secondo il modello di cui all'allegato A del DPR n. 179 del 2011, cit., che costituisce parte integrante del regolamento, in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se ciò non è possibile in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

All’atto della sottoscrizione sono riconosciuti allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata e a un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Con l'accordo, lo straniero si impegna a:

 

•    acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;

•    acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

•    acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

•    garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

 

Il rispetto di tali impegni determina l’acquisizione di un numero di crediti ulteriori, definito dall’allegato B DPR n. 179 del 2011, cit. I crediti possono anche essere oggetto di decurtazione in caso di condanna penale, applicazione di una misura di sicurezza o alla commissione di illeciti amministrativi, in base alle regole previste  nell’allegato C DPR n. 179 del 2011, cit..

Anche lo Stato prende degli impegni, previsti nel DPR 179 del 2011, cit., art. 2, co. 6. In primo luogo si impegna a garantire allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo; inoltre si impegna a sostenere il processo di integrazione attraverso idonee iniziative in accordo con regioni, enti locali ed altri enti.

Sono molto diverse le conseguenze del mancato rispetto degli impegni per lo Stato e lo straniero. Non esiste alcun tipo di conseguenza per lo Stato, mentre per lo straniero il d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 4, co. 2 ult. parte prevede che in caso di perdita integrale dei crediti il permesso di soggiorno viene revocato e lo straniero espulso dal territorio dello Stato (in base al d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 13, co. 4). Appare evidente la ragione per cui l’accordo di integrazione sia stato spesso denominato “permesso di soggiorno a punti” in analogia a quanto previsto per la patente di guida. Questa regola non si applica ai: 1) titolari di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo e protezione sussidiaria; 2) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’U.E.; 3) titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

È evidente che l’accordo di integrazione incide in modo decisivo sulla condizione giuridica dello straniero: la sua sottoscrizione è obbligatoria ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione. Trattandosi di uno strumento che incide sui diritti soggettivi dello straniero previsto in norme regolamentari sono stati avanzati dubbi di compatibilità con l’art. 10, co. 2 Cost. che prevede la riserva di legge in merito alla condizione giuridica dello straniero.