Unità didattica III - La disciplina del soggiorno
III.4. Gli elementi nuovi sopravvenuti e le irregolarità sanabili
Il permesso di soggiorno viene rifiutato, oppure viene revocato qualora sia già stato rilasciato, se mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno (d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 5 co. 5) . Tuttavia la stessa disposizione stabilisce che il rilascio
o rinnovo del permesso di soggiorno possa avvenire, anche in mancanza dei
presupposti per l’ingresso, quando sopraggiungono nuovi elementi che ne
consentono il rilascio e si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Questa disposizione costituisce un importante temperamento al principio generale secondo cui, se vengono meno i requisiti per l’ingresso in Italia, non può essere consentito il soggiorno: se si tratta, invece, di irregolarità sanabili e se si verificano fatti sopravvenuti idonei al rilascio di un titolo di soggiorno (anche diverso da quello richiesto), questo deve essere rilasciato. È una previsione di rilevante importanza pratica, ad esempio nei numerosi casi di condanne penali ostative all’ingresso e al soggiorno: se nel corso del procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno interviene la riabilitazione, ovvero se nei gradi di giudizio successivi al primo l’imputato viene assolto, siamo in presenza di elementi nuovi sopravvenuti che permettono il rilascio del permesso.
Un altro caso importante è quello in cui il permesso non viene rilasciato per assenza dei requisiti reddituali necessari (disponibilità di un reddito, derivante da fonte lecita e fiscalmente assoggettabile, non inferiore all’importo dell’assegno sociale): se nel corso del procedimento di rinnovo il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro che gli consenta una previsione di guadagno idonea, ecco che si verifica un fatto nuovo sopravvenuto che consente il rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno.
Altri fatti sopravvenuti rilevanti possono
riguardare l’insorgere di situazioni che determinano il divieto di espulsione:
lo stato di gravidanza o il matrimonio con cittadino italiano sono fatti idonei
al rilascio di un titolo di soggiorno. Secondo la giurisprudenza, la questura
ha l’obbligo di tenere in considerazione i fatti sopravvenuti a due condizioni:
che questi siano portati a conoscenza dell’amministrazione da parte
dell’interessato; che tali fatti si siano verificati dopo la presentazione
della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma prima
dell’adozione del provvedimento definitivo. Nuovi elementi successivi
al rifiuto o alla revoca non possono essere considerati.