Unità didattica III - La disciplina del soggiorno



III.5. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dal d.lg. 286 del 1998, cit., art. 9. Si tratta di un istituto esistente sin dalla normativa del 1998 ed era allora denominato “carta di soggiorno”. L’istituto è stato completamente riformulato ad opera del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE che ha abrogato la disciplina della carta di soggiorno, e ha introdotto  il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2014 il d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, in vigore dall’11 marzo 2014 ha sostituito la dicitura permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si tratta di una particolare tipologia di permesso di soggiorno la cui prima e fondamentale differenza con tutti gli altri permessi di soggiorno è la sua durata pari a dieci anni e rinnovato automaticamente, salvo ragioni legate alla pericolosità sociale. Il titolare di tale tipo di permesso di soggiorno è inespellibile salvo che per i motivi indicati al d.lgs. 296 del 1998, cit., art. 9 co. 10 (UD. IX - X).

Bisogna tenere presente che i titolari di questo permesso sono oggi oltre il 50% dei residenti regolari.

Questo permesso di soggiorno permette: 

•    di fare ingresso in Italia in esenzione di visto;

•    di svolgere ogni tipo di attività lavorativa, autonoma o subordinata, senza necessità di stipulare il contratto di soggiorno ;

•    di usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, delle erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso di beni e servizi, nonché l’accesso alla procedura volta all’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

•    di partecipare alla vita pubblica locale, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Lo straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può, secondo le regole ed i limiti stabiliti da ciascun Paese UE, trasferirsi in un altro Stato membro ed ivi soggiornare regolarmente. Allo stesso modo cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro, oltre a poter fare ingresso in Italia senza un visto, possono chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi per (d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 9 bis):

  • frequentare corsi di studio e formazione professionale;
  • soggiornare per altri motivi leciti dimostrando i mezzi di sussistenza per sè e per i propri familiari;
  • svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, nell'ambito delle quote annuali all'uopo previste nel decreto flussi.

Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo occorre il possesso di determinati requisiti. La ratio di questi requisiti è la stabilità di soggiorno. Infatti lo straniero consegue il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando:

a)    è titolare da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno valido; le eventuali assenze dall’Italia non interrompono la durata del soggiorno quinquennale quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano, complessivamente, dieci mesi nell’arco dei cinque anni (con l’eccezione delle assenze determinate dall’assolvimento dell’obbligo di leva nel Paese di origine o per gravi e documentati motivi di salute). Va tenuto presente che non tutti i permessi di soggiorno, decorso il quinquennio, consentono il rilascio del titolo in esame, infatti, ai sensi del d.lgs. 286 del 1998, cit. art. 9 co. 3 sono esclusi i titoli di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale, quelli per protezione temporanea, per attesa asilo, per cure mediche, per casi speciali e per atti di particolare valore civile. Tuttavia, ai sensi del d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 9, c. 5 ai fini del calcolo del quinquennio del soggiorno regolare si computano i periodi di soggiorno per studio, formazione, protezione temporanea, motivi umanitari e asilo se successivamente è stato rilasciato un titolo di soggiorno diverso che consenta il rilascio del permesso per lungo soggiornanti.

b)   dimostri la disponibilità di un reddito – derivante da fonte lecita – non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (pari a 5.954 euro per il 2019).

Anche i familiari dello straniero che ha maturato i requisiti per ottenere il permesso di lungo periodo possono ottenere questo permesso. Devono possedere i requisiti che rendono possibile il ricongiungimento (UD. V) e devono sussistere le condizioni reddituali previste nei parametri progressivi del d.lgs. 286 del 1998, art. 29, co. 3, lett. b) e occorre altresì la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi delle normative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia conforme ai requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall’ASL.

Secondo l'interpretazione della Direttiva fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente è necessario che anch'essi abbiano maturato i requisiti temporali di soggiorno richiesti - titolarità da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno valido (Corte di Giustizia UE causa C-469/13)

Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, la cui finalità è accertare un livello di conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambito corrente).

Sono esentati dal test:

•    il figlio minore di anni 14, anche nato fuori del matrimonio, del richiedente o del coniuge;

•    lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;

•    lo straniero che già è in possesso di un certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana;

•    lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria in Italia o frequenta un corso di studio di livello universitario o superiore.

•    lo straniero che è entrato in Italia per svolgere talune attività indicate dal d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 27, co. 1, lett. a), c), d), q) (dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori e interpreti, giornalisti);

•    il titolare di protezione internazionale e suoi familiari (vedi oltre).

Le modalità di effettuazione del test sono state definite dal Decreto del Ministero dell’Interno 3 febbraio 2014.

Questo permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (art. 9 comma 4 TU Immigrazione) ma non vi è alcun automatismo tra la presenza di condanne penali e il rifiuto di questo permesso. Questa norma prevede che nella valutazione della pericolosità si consideri anche l’appartenenza dello straniero a una delle categorie definite socialmente pericolose - definite in base alla legge del 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituita dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159  e successive modificazioni – ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti nell’art. 380 c.p.p. nonché limitatamente ai reati non colposi, l’art. 381 c.p.p. Si deve inoltre tenere conto della durata del soggiorno nel territorio italiano, dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

In sintesi, il rifiuto di questo titolo di soggiorno è il risultato di una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione. Vi sono però alcuni casi tassativi di revoca, indicati al d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 9 co. 7. Si tratta dei casi di:

a) acquisizione fraudolenta del titolo;

b) espulsione di cui al d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 9 co. 9;

c) venir meno delle condizioni per il rilascio;

d) assenza dal territorio dell’Unione Europea per dodici mesi consecutivi;

e) il conferimento di un identico titolo da parte di altro Paese dell’Unione Europea;

f) l’assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

La revoca di questo permesso di soggiorno, al di fuori dei casi di espulsione, non ostacola il rilascio di altro titolo di soggiorno se ne sussistono i requisiti.

Di recente, il d.lgs. 12 del 2014, cit. in attuazione della Direttiva 2011/51/UE estende la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al titolare di protezione internazionale, sia nel caso di riconoscimento dello status di rifugiato che nelle ipotesi di riconoscimento della protezione sussidiaria. In questo caso non è richiesta la documentazione relativa all’alloggio e il superamento del test di lingua italiana. Il calcolo del periodo di soggiorno quinquennale in Italia, utile ai fini del riconoscimento del titolo, si effettua dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.