Unità didattica III - La disciplina del soggiorno



APPROFONDIMENTO I - I casi di non corrispondenza tra ingresso e soggiorno

Quando ingresso e soggiorno regolare non sono correlati?
Questa situazione eccezionale si verifica per i permessi di soggiorni concessi in ragione di uno dei motivi di inespellibilità (d.lgs. 286/1998, cit. art. 19), per motivi di protezione sociale (d.lgs. 286/98, cit. art. 18), nonché per tutte le ragioni di protezione internazionale - asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari - su cui si vedano le unità didattiche VI e VII.
Esiste inoltre un’altra situazione in cui a fronte di un ingresso non regolare si può determinare un soggiorno regolare. Si tratta di quelle situazioni in cui è intervenuto un provvedimento di regolarizzazione (chiamato anche provvedimento di legalizzazione). I provvedimenti di regolarizzazione sono provvedimenti con cui il legislatore stabilisce di concedere uno status giuridico legalmente riconosciuto a favore di cittadini di paesi terzi irregolarmente presenti nel territorio. Il provvedimento di regolarizzazione prevede di norma che lo straniero soddisfi determinate condizioni (ad esempio avere un lavoro da un certo periodo di tempo).
In Italia il termine è usato come sinonimo di sanatoria ma a rigore il termine sanatoria indica l’emersione di immigrati che si trovano sul territorio nazionale a partire da una certa data, senza il bisogno di soddisfare particolari condizioni come, ad esempio, lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Nella storia della legislazione italiana i provvedimenti di regolarizzazione sono stati numerosi e hanno avuto una importanza molto rilevante nel modificare lo status giuridico degli stranieri da irregolare a regolare. Basti pensare che gli studi sulle regolarizzazioni degli anni ’90 e del 2002 rilevano come il 42% nel primo caso e ben i 2/3 nel secondo delle persone regolarmente soggiornanti in Italia avessero precedentemente sofferto un periodo di irregolarità. Ciò indica che molte persone regolari hanno precedentemente sofferto un periodo di irregolarità. 

Da ultimo il d.l. 19.05.2020, n. 34, art.103, convertito nella legge del 17.07.2020, n. 77, ha previsto una nuova procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare, quale misura necessaria ai fini del contrasto della diffusione del virus COVID 19. Tale procedura, aperta dal 1.06.2020 al 15.08.2020, è stata molto criticata sotto alcuni aspetti, anche se si è distinta dalle precedenti per alcuni tratti particolari. Le principali censure sono state mosse alla limitazione all'accesso a tale procedura a soli tre settori lavorativi: assistenza alla persona, lavoro domestico e lavoro in ambito di agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura. Ciò significava, quindi, che l'accesso alla presentazione di domande di emersione del rapporto di lavoro irregolare erano legate solo a questi tre ambiti lavoratori, circostanza che si poneva in contrasto con la ratio sottesa alla adozione della norma, quale il contenimento del contagio attraverso un maggior controllo nel rispetto delle regole sul posto di lavoro. 

Elementi di novità rispetto alle precedenti analoghe procedure adottate dallo Stato italiano erano rappresentati dalla possibilità di presentare domanda anche in quei casi in cui il rapporto di lavoro non era già in essere, ancorché in modo irregolare, chiedendo di poter assumere una persona non in possesso di un permesso di soggiorno valido ovvero di un permesso di soggiorno non convertibile in lavoro (come ad esempio il permesso di soggiorno per attesa asilo).  


Per chi vuole approfondire una ricostruzione dei diversi provvedimenti di regolarizzazione si veda l'articolo di Sergio Briguglio su Questione Giustizia.