Unità didattica III - La disciplina del soggiorno



APPROFONDIMENTO II - La richiesta di permesso di soggiorno

A chi si presenta l’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?

Lo straniero presenta l'istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno al questore della provincia in cui dimora tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati abilitati, affinché precompilino l'istanza, che dovrà comunque essere inoltrata attraverso i medesimi uffici postali.

Tale procedura va osservata per il rilascio, il rinnovo, l'aggiornamento e il duplicato delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

1) affidamento; 2) attesa riacquisto cittadinanza; 3) asilo (solo se lo status di rifugiato è stato già riconosciuto ed è richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo); 4) famiglia; 5) lavoro autonomo; 6) lavoro subordinato (per tutte le tipologie di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale); 7) lavoro subordinato - attesa occupazione; 8) missione; 9) motivi religiosi; 10) residenza elettiva; 11) ricerca scientifica; 12) apolidia (solo se lo status di apolidia è stato già riconosciuto ed è richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per apolidia); 13) studio (nei casi in cui il soggiorno è superiore a 3 mesi).

La suddetta procedura si applica anche per le istanze di rilascio, aggiornamento e duplicato: 1) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 2) della carta blu UE.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata presso uno degli uffici postali abilitati. Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente deve essere identificato con passaporto o altro documento equipollente.

Il permesso di soggiorno (scaduto o in scadenza) di cui si chiede il rinnovo resta nella disponibilità dello straniero e deve essere esibito insieme alla ricevuta che attesta il deposito dell'istanza.

Coloro che presentano l'istanza tramite gli uffici postali vengono poi convocati dall'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, tramite appuntamento generato nell'immediatezza della presentazione dell'istanza. Ogni altra comunicazione - il ritiro del titolo di soggiorno, la necessità di integrazione della documentazione, il ritiro del rigetto dell'istanza - avviene a mezzo sms o raccomandata.

Devono, invece, essere presentate presso gli Uffici immigrazione delle questure le istanze di richiesta di rilascio, di rinnovo, di aggiornamento, di duplicato e di conversione di tutte le altre tipologie di permessi di soggiorno, ossia:

1) apolidia (solo nel caso di prima richiesta, dopo il conferimento dello status di apolidia); 2) asilo (solo nel caso di prima richiesta, dopo il conferimento dello status di rifugiato); 3) assistenza minore; 4) cure mediche; 5) coesione familiare (il permesso di soggiorno è rilasciato sempre per motivi di famiglia); 6) gara sportiva; 7) giustizia; 8) integrazione minore; 9) minore età; 10) motivi umanitari; 11) protezione sociale (il permesso di soggiorno riporta la motivazione motivi umanitari); 12) protezione sussidiaria; 13) richiesta apolidia (nel caso sia stata presentata l'istanza per il riconoscimento dello status di apolidia); 14) richiesta asilo (nel caso sia stata chiesta la protezione internazionale e si è in attesa della decisione da parte della Commissione); 15) richiesta asilo - attività lavorativa (nel caso sia stata chiesta la protezione internazionale, siano trascorsi 60 giorni e si è ancora in attesa della decisione da parte della Commissione); 16) vacanze lavoro; 17) volontariato.

Quali sono i costi?

Oltre al pagamento delle spese della procedura di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero è tenuto al pagamento di un contributo tra 80 e 200 euro, secondo quanto stabilito dal un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (d.lgs. 286/98, cit., art. 5, co. 2 ter).

Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2011 aveva determinato il contributo secondo le seguenti disposizioni:

- 80 euro per i permessi di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno

- 100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

- 200 euro per i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i permessi di cui al d.lgs. 286/98, cit., art. 27, c. 1, lett. a), relativo all’ingresso e al soggiorno di dirigenti o personale altamente specializzato.

Tale determinazione è stato oggetto di una pronuncia del TAR del Lazio n.06095/2016 del 24 maggio 2016 poi confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 004487/2016 pronunciata in data 26 ottobre 2016.

Un successivo Decreto del Ministero delle Finanze del 5 maggio 2017 “Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”, entrato in vigore il 9 giugno 2017, ha rideterminato il contributo come segue:

a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i  dirigenti e i lavoratori specializzati.

Al decreto è seguita una circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2017.

Per un riassunto dell'intera vicenda vedi qui.https://www.asgi.it/discriminazioni/nuovi-contributi-rilascio-rinnovo-permessi-soggiorno/

Il Decreto prevede inoltre che siano esenti dal contributo, oltre alle tipologie di permesso di soggiorno già indicate dalla legge, anche: i minori regolarmente presenti, i figli minori di cui al d.lgs. 286/98, cit., art. 29, c 1, lett. b); gli stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e i loro accompagnatori; i richiedenti la conversione o l’aggiornamento del permesso di soggiorno in corso di validità.

La metà di tale contributo serve a finanziare il fondo rimpatri di cui al d.lgs. 286/98, cit., art. 14 bis. Pertanto, mediante tale contributo lo straniero regolare contribuisce altresì a rifondere le spese dei rimpatri degli stranieri irregolari o di quelli regolari se e quando cesserà la loro condizione di regolarità di soggiorno.