Unità didattica IV - Ingresso e soggiorno per lavoro
3. IV.3. Il permesso unico europeo: l’applicazione della direttiva 2011/98/UE
Il 25.12.2013 è scaduto il termine di recepimento della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento e del Consiglio relativa “a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”.
L’Italia ha recepito tale Direttiva con il d.lgs. del 04 marzo 2014, n. 40, in maniera solo parziale, apportando modifiche alla disciplina nazionale prevalentemente di carattere procedurale, tralasciando ogni intervento circa ”l’insieme comune dei diritti dei lavoratori”.
Il d.lgs. 40 del 2014, cit. art. 1 introduce modifiche al d.lg.s 286 del 1998, cit., artt. 4 bis, 5 e 22 e all’art. 2 l’abrogazione di alcune norme del D.P.R. n. 394 del 1999.
In sintesi, si prevede l’allungamento da venti a sessanta giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno, mentre è elevato da quaranta a sessanta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico, norma indubbiamente peggiorativa, che consegue alla previsione dell’art. 5 della Direttiva 2011/98/UE che fissa un termine massimo di quattro mesi per la conclusione del procedimento. La normativa nazionale non prevede il formarsi del silenzio-assenso in caso di violazione del predetto termine, sicché si consolida solo il silenzio-inadempimento. È previsto l’inserimento della dizione “permesso unico lavoro” su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, di quelli per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.
Il d.lgs. n. 40 del 2014, cit., prevede inoltre l’obbligo di assicurare ai lavoratori stranieri l’informazione sui contenuti e prerogative del permesso unico all’atto della stipula dell’accordo di integrazione, anche se non vengono precisate forme e modalità di tale obbligo informativo.
Il d.lgs. 40 del 2014, cit., art. 2 prevede l’abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U. che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. Non viene abrogata, invece, la norma che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso, d.lgs. 286 del 1998, cit. art. 5-bis, come invece previsto dall’art. 4 commi 1 e 2 della direttiva.
In sintesi, è confermato l’obbligo di stipula del contratto di soggiorno al momento della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno, il quale continuerà ad essere rilasciato con atto separato e successivo.
Le uniche innovazioni in materia derivano
quindi dalla abrogazione del D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 13 co. 2 bis e 36 bis: viene così meno la
norma regolamentare che condizionava il rilascio di un nuovo permesso per
lavoro alla preesistenza del contratto di soggiorno e soprattutto la
norma che imponeva la stipula del contratto di soggiorno per l’assunzione di
uno straniero già regolarmente soggiornante. È quindi oggi pacifico che il
lavoratore straniero regolarmente soggiornante può essere assunto secondo le
regole proprie del lavoratore italiano, senza necessità di un nuovo “contratto
di soggiorno”, previsto solo caso in caso di primo ingresso.