Unità didattica IV - Ingresso e soggiorno per lavoro

4. IV.4. La disciplina del lavoro stagionale

La disciplina per l’assunzione dei lavoratori subordinati stagionali prevede il medesimo complesso meccanismo limitativo dei “flussi” (il decreto ministeriale stabilisce annualmente il numero massimo di ingressi per lavoro stagionale), tuttavia la procedura è caratterizzata da una maggiore semplificazione. Dalle previsioni dedicate al rapporto di lavoro stagionale di cui al d.lgs. 286 del 1998, cit. art. 24 e 25, emerge, infatti, con evidente chiarezza, l’intento promozionale perseguito dal legislatore nella consapevolezza dell’importanza assunta da tale rapporto nel complesso fenomeno dei flussi migratori.

Le più significative particolarità di tale specifica procedura appaiono: l’individuazione dei soggetti richiedenti (non solo i datori di lavoro, ma anche “le associazioni di categoria per conto dei loro associati”), la maggiore celerità della procedura per il rilascio del nulla osta e la validità del nulla osta che è limitata nel tempo.

 A sensi del d.lgs. 286 del 1998, cit. art. 24, co. 2 , lo Sportello Unico Immigrazione, a richiesta dei datori di lavoro, rilascia l’autorizzazione nel termine di 20 giorni. Il nulla osta al lavoro rilasciato ha validità variabile tra i venti giorni e nove mesi, a seconda della durata del contratto di lavoro stagionale. Qualora lo Sportello Unico Immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego della richiesta - o la sospensione dei termini per necessità istruttorie - questa si ritiene accolta solo se

a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno (in particolare, che non si sia trattenuto sul territorio nazionale oltre la scadenza del titolo di soggiorno).

E' altresì previsto l rilascio dell’autorizzazione al lavoro stagionale, fermo il limite complessivo di nove mesi di validità del nulla osta, anche a più datori di lavoro che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, così consentendo a quest’ultimo di permanere sul territorio nazionale per l’intera durata del nulla osta instaurando successivi rapporti di lavoro stagionali.

La norma in esame cerca anche di favorire il lavoratore stagionale che abbia già prestato la propria attività in Italia per lo stesso datore di lavoro ad inserirsi in maniera stabile nel mercato del lavoro italiano: stabilisce, infatti, un diritto di precedenza in favore di quest’ultimo per il rientro in Italia nell’anno successivo (d.lgs. 286 del 1198, cit. art. 24). In tal caso, ai sensi del d.lgs. 286 del 1998 art. 5, co. 3 ter , allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale, per una durata massima di tre anni, e per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. È comunque onere del lavoratore presentare, ogni anno, la richiesta di visto alle autorità consolari del proprio paese di origine, allegando il permesso triennale.

Il lavoratore stagionale può, infine, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualora gli venga offerta un’assunzione a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di ingresso ( d.lgs. 286 del 1998, cit. artt. 24, c. 4 e D.P.R. 394 del 1999, cit. art. 38, c. 7).