Unità didattica IV - Ingresso e soggiorno per lavoro
6. IV.6. L'ingresso per lavoro in casi particolari
Il d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 27 e il D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40 disciplinano particolari tipi di rapporto di lavoro subordinato (e in taluni casi autonomo) ai quali non si applicano le limitazioni delle quote d’ingresso previste dal d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 3, co. 4. Si tratta di lavori per i quali il legislatore, in considerazione della particolare qualifica richiesta o della temporaneità dell’incarico o per altri motivi particolari, ha ritenuto superflua la predisposizione delle quote massime e non necessaria anche l’applicazione della procedura prevista al d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 22 co. 4.
La disposizione citata prevede dunque un lungo elenco di casi per i quali l’ingresso avviene fuori dalle quote, a condizioni e secondo procedure differenziate e, in generale, caratterizzate da una maggiore flessibilità e celerità:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea (cfr., per la speciale regolamentazione di tale caso, la disciplina contenuta nel D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 5, a norma del quale il trasferimento temporaneo non può superare la durata complessiva di cinque anni ed al termine del trasferimento è possibile l’assunzione del lavoratore straniero presso l’azienda ove è stato distaccato);
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua. L’assunzione è consentita anche a tempo indeterminato (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 6);
c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 6);
d) traduttori e interpreti (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 7);
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico (il rilascio del nulla osta è subordinato, ai sensi del D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 8, all’acquisizione di un contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente);
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato (per il caso di ingresso per tirocinio non è necessario il nulla osta; D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 9);
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione (il visto così rilasciato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 12, Regolamento, consente di permanere sulla nave nelle acque territoriali e sostare nei porti nazionali, ferme le disposizioni “ordinarie” in materia di visti e permessi di soggiorno in caso di sbarco);
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero (il visto, così come per i tre casi che seguono, non può avere durata superiore a dodici mesi, salvo proroga che può tuttavia essere richiesta, ricorrendo determinate condizioni, solamente nel caso di cui alla lettera n) (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 12);
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 14);
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 14);
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 14);
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della l. 23 marzo 1981, n. 91 (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 16 e circolare Coni 19 giugno 2006); il d.lgs. 286 del 1998, art. 27, co. 5 bis prevede tuttavia che il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del Coni, debba determinare annualmente, con proprio decreto, il numero massimo di sportivi stranieri che possano fare ingresso ogni anno per svolgere attività sportiva retribuita, da ripartire secondo le indicazioni del Coni per ogni singola federazione sportiva;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia, dipendenti di organi di stampa quotidiani o periodici o di emittenti radiofoniche o televisive straniere (non è richiesto il nulla osta; D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 19);
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari” (D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 20) ;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. Tale categoria di lavoratori ha dato luogo alla casistica più consistente e di maggior interesse. Il D.P.R. 394 del 1999, cit., art. 40, co. 21 specifica che gli infermieri che con tale tipologia di visto fanno ingresso sul territorio dello Stato possono essere assunti, anche a tempo indeterminato, da strutture sanitarie sia pubbliche sia private, con ciò sancendo la libertà di accesso dei lavoratori extra- UE al pubblico impiego, quantomeno per tale particolare categoria professionale. Sul punto il Ministero del lavoro, con nota del 7 settembre 2006, n. 3253, ha precisato come il riferimento alle strutture pubbliche sarebbe limitato ai rapporti a tempo determinato.
Si
segnala invece quello che appare l’aspetto di maggiore criticità della norma in
questione: il lavoratore entrato sul territorio nazionale “fuori quote”, ai
sensi del d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 27, è a tutti gli effetti un cittadino straniero
“regolarmente soggiornante” ma, in ragione della peculiare procedura grazie
alla quale ha ottenuto il visto di ingresso, non può muoversi liberamente nel
mercato del lavoro interno, al pari degli italiani, come gli sarebbe invece
garantito dalla Convenzione Oil n. 143 del 24 luglio 1975, rimanendo comunque vincolato nello
svolgimento della propria attività lavorativa alla qualifica che aveva dato
luogo al suo ingresso sul territorio.