Unità didattica V – Il diritto all'unità familiare ed il ricongiungimento familiare

Il diritto all'unità familiare


V.2 Il ricongiungimento tra cittadini stranieri: soggetti legittimati e requisiti necessari

I titolari del diritto al ricongiungimento familiare sono i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di permesso di soggiorno di una durata non inferiore ad un anno, d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29, cit. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato ed autonomo, di studio, per motivi familiari, per protezione internazionale, per asilo o per motivi religiosi.

L'elencazione non è da considerarsi tassativa: in specifiche situazioni, infatti, sia la normativa sia la giurisprudenza hanno ammesso che la procedura di ricongiungimento familiare possa essere azionata anche da cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore all'anno, purché in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29 cit., di cui si dirà in seguito.

In merito si evidenzia che il d.lgs. n. 286 del 1998, art. 27 ter, co. 8, cit., prevede che il titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica possa richiedere il ricongiungimento con un suo familiare residente all'estero – ovvero l'autorizzazione di ingresso al seguito – indipendentemente dalla durata del soggiorno del ricercatore.

Allo stesso modo, il d.lgls n. 286 del 1998, art. 27 quater, co. 16, cit., prevede il ricongiungimento familiare anche in favore del titolare di Carta Blu UE per lavoratori altamente specializzati.

La Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare per il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, rilevando che la durata del titolo di soggiorno in esame è legata alla durata della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana, che ben può prolungarsi oltre un anno. Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che la titolarità di tale permesso di soggiorno poneva il cittadino straniero che ne era titolare in una condizione di parità rispetto agli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, permettendo, ad esempio, lo svolgimento di attività lavorativa: non trova, quindi, giustificazione la previsione di un trattamento differente in tema di esercizio del diritto all'unità familiare. (Cass. Civ., Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 8582; Cass. Civ., Sez. I, 29 maggio 2009, n. 12689).

Ai sensi del d.lgs n. 286 del 1998, art. 29 co. 10, cit., sono esclusi dalla possibilità di ricorrere all'istituto in esame i richiedenti asilo e coloro i quali godono di una protezione temporanea, tra cui i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di calamità di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, cit., art. 20 bis.


Definiti quali siano i soggetti legittimati ad azionare il procedimento in esame (cd. familiare chiamante o ricongiungente), occorre precisare quali siano i beneficiari dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare (cd. familiari chiamati o ricongiunti).

Certamente il ricongiungimento familiare può essere azionato nei confronti del coniuge, purché non legalmente separato e maggiorenne, e con i figli minori di 18 anni non coniugati (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29, cit.).

Con l'entrata in vigore della l. n. 76 del 20 maggio 2016 alla posizione spettante al coniuge è equiparata quella della persona unita civilmente.

Per quanto attiene al ricongiungimento familiare con i figli minorenni, non rileva che essi siano figli naturali o legittimi, nati da relazioni precedenti a quelle attuali, biologici o adottati, ma è richiesto il consenso all'espatrio dell'altro genitore se non decaduto e se ancora in vita.

La minore età del figlio ricongiunto è stabilita in base alla normativa italiana – quindi entro i 18 anni di età – e deve sussistere al momento della presentazione della domanda di nulla osta all'ingresso, non rilevando se sopraggiunge alla richiesta di rilascio del visto né all'ingresso in Italia.

Sono ricongiungibili, altresì, i minori di età affidati o sottoposti a tutela in favore dello straniero regolarmente residente in Italia a condizione che l'atto di affidamento o di tutela provenga da una autorità pubblica e non sia frutto di un mero accordo tra privati.


Il ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne può avvenire solo nel caso in cui quest'ultimo sia a carico del genitore straniero regolarmente residente in Italia e non possa provvedere alle proprie esigenze di vita per gravi motivi di salute tali da comportare l'invalidità totale della persona (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29, c. 1 lett. c), cit.). Tale impostazione esclude non solo tutti i casi in cui i figli, magari appena maggiorenni, non siano in grado di provvedere al proprio sostentamento perchè, ad esempio, ancora impegnati negli studi, ma altresì tutti quei casi ove l'ostacolo al mantenimento derivi da una condizione di salute precaria, ma non così grave da giustificare una valutazione di invalidità totale, che, peraltro, dovrà essere verificata secondo i parametri vigenti in materia in Italia.


Infine, è possibile richiedere il ricongiungimento familiare con i genitori. Tuttavia, anche in questo caso, la norma prevede significative restrizioni.

  • - se il genitore ha un'età inferiore ai 65 anni deve esser dimostrato che non vi siano altri figli in vita residenti nel Paese di origine e che il familiare vive a carico del figlio regolarmente residente in Italia. Tale requisito pare particolarmente restrittivo se si pensa che in molti casi la presenza di un figlio nel Paese di origine non assicura automaticamente la possibilità per costui di concorrere al mantenimento dei genitori, ad esempio perchè seppur maggiorenne sia ancora uno studente;
  •  - se il genitore ha una età superiore ai 65 anni l'ingresso per ricongiungimento familiare è previsto solo nel caso in cui gli altri figli non possano provvedere al sostentamento dell'ascendente per gravi motivi di salute documentati. Anche in tal caso non è richiesta una invalidità totale, ma la valutazione della “gravità” dei motivi di salute appare certamente discrezionale.

In tema di ricongiungimento familiare con i figli maggiorenni – così come con gli ascendenti – gli stati membri hanno mantenuto un ampio margine di discrezionalità nel recepimento delle disposizioni presenti nel testo della Direttiva 2003/86/CE, non essendo state queste ritenute fondamentali ai fini dell'unificazione della normativa in materia di unità familiare, a differenza delle norme riferite al ricongiungimento dei figli minori e del coniuge. Tuttavia, deve rilevarsi come la previsione dal legislatore italiano di restringere l'ambito di applicazione ai soli figli maggiorenni affetti ad invalidità totale sia eccessivamente restrittiva rispetto al disposto europeo, ove si ammette il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri regolarmente residenti con i figli maggiorenni non coniugati “qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute” (Direttiva 2003/86/CE, art. 4, co. 2 lett. b), cit.). Deve ricordarsi che gli Stati membri nel dare applicazione nel loro ordinamento a norme europee non strettamente vincolanti sono titolari di un potere discrezionale che deve comunque essere conforme allo spirito della direttiva, che, nel caso in esame, si prefigge una maggiore tutela del diritto all'unità familiare.


Ai fini dell'ottenimento del ricongiungimento familiare allo straniero regolarmente residente in Italia sono richiesti specifici requisiti (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29, co. 2, cit.):

  1. un alloggio conforme ai requisiti igenico sanitari e l'idoneità abitativa rilasciata dal Comune di residenza
  2. un reddito minimo annuo
  3. una assicurazione sanitaria in caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne

Per quanto attiene al primo dei requisiti necessari, il cittadino straniero è chiamato a dimostrare non solo la disponibilità  – per locazione, comodato d'uso, proprietà ovvero sulla base di una mera dichiarazione di ospitalità -  di un alloggio conforme ai parametri igenico - sanitari previsti dalla legge, quali ad esempio la conformità dell'impianto elettrico, ma altresì che tale abitazione è idoneità ad accogliere tutto il nucleo familiare, composto sia dai familiari già presenti in Italia sia da quelli per i quali è stato richiesto il ricongiungimento familiare. L'idoneità abitativa è accertata e verificata dagli uffici comunali del luogo di residenza e, al fine di evitare disparità di trattamento da comune a comune, nello svolgimento di tale incombenza deve prendersi quali riferimento base quanto disposto del Decreto del Ministero della Sanità del 05.07.1975.

In caso di ricongiungimento familiare con il solo figlio minore di anni 14 non è richiesta la predetta certificazione ma è sufficiente il consenso del titolare del diritto di proprietà dell'abitazione.

Il cittadino straniero residente in Italia che presenta istanza di ricongiungimento familiare deve dimostrare una capienza reddituale sufficiente al proprio mantenimento ed a quello di tutto il nucleo familiare, sia esso già presente in Italia ovvero in ingresso. La soglia minima richiesta è parametrata all'importo dell'assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

Questi gli importi per il le richieste presentate nel 2021:

Assegno sociale - importo per 1 persona   € 5.983,64 
n. 1 familiare da ricongiungere  € 8.975,46
n. 2 familiari da ricongiungere  € 11.967,28
n. 3 familiari da ricongiungere  € 14.959,10
n. 4 familiari da ricongiungere  € 17.950,92
n. 5 familiari da ricongiungere  € 20.942,74
n. 6 familiari da ricongiungere  € 23.934,56  


Il medesimo importo è necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.

Il reddito di riferimento è quello imponibile lordo ed ai fini della sua determinazione si tiene conto non solo del reddito di chi presenta l'istanza ma altresì di quello prodotto da altri familiari conviventi.

Sulla determinazione della soglia di reddito di cui deve dimostrarsi il possesso, la Suprema Corte ha fatto una importante precisazione: non devono considerarsi tutti i famigliari conviventi con il cittadino straniero istante, ma solo quelli che rientrano nell'elencazione di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29, co. 1, cit., in favore dei quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare (Cass. Civ. 27 maggio 2008, n. 13849; Cass. Civ. 26 giugno 2000 n. 9793). Ciò significa che se uno straniero regolarmente residente in Italia intende ricongiungere il figlio minore e già convive sul territorio nazionale con la moglie ed il fratello, dovrà disporre di un reddito sufficiente al mantenimento di un nucleo familiare composto da tre persone – sé medesimo, la moglie ed il figlio in ingresso – atteso che non è ammesso il ricongiungimento tra fratelli.

Nella prassi, la medesima regola viene applicata per il raggiungimento della soglia reddituale richiesta: il cittadino straniero dell'esempio precedente potrà, a tali fini, cumulare il proprio reddito con quello della moglie, ma non con quello del fratello per le medesime ragioni esposte in precedenza.

Il d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, cit. prevede l'esclusione per i titolari di protezione internazionale dalla dimostrazione dei predetti requisiti (v. UD. VIII.2).


Un caso di particolare interesse è quello che prevede l'ingresso in Italia del genitore extraeuropeo per ricongiungimento al figlio minore straniero già regolarmente residente sul territorio nazionale. Si pensi al caso di due genitori non sposati o legalmente separati ove uno dei due viva regolarmente in Italia con il figlio minore. Il caso rientra nella fattispecie del ricongiungimento del genitore a carico, ma la dimostrazione della vivenza a carico e della sussistenza dei requisiti di cui al d.lgs. 286 del 1998, art. 29, cit. difficilmente potrà essere dimostrata dal figlio, ancora minorenne. Inizialmente, la disciplina in materia prevedeva in capo al genitore ricongiunto l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali e di idoneità abitativa nel termine di un anno dall'ingresso in Italia. Tuttavia, il d.lgs. n. 286 del 1998, art. 29, co. 5, cit., è stato modificato in termini molto più restrittivi con la l. del 15 luglio 2009, n. 94. La normativa vigente prevede, infatti, che i predetti requisiti siano sussistenti già al momento dell'ingresso e l'onere di dimostrazione grava sull'altro genitore. Appare evidente come una tale impostazione della norma attribuisca un grande potere decisionale in capo al genitore già regolarmente residente in Italia con il figlio minore, il quale potrebbe, per ragioni personali, ostacolare facilmente l'ingresso dell'altro genitore, a scapito dell'interesse superiore del minore.