Unità didattica V – Il diritto all'unità familiare ed il ricongiungimento familiare
Il diritto all'unità familiare
V.3. La procedura di ricongiungimento familiare
La procedura di ricongiungimento
familiare prende il via con l'inoltro della domanda di rilascio del
nulla osta al ricongiungimento familiare presentata dal cittadino
straniero regolarmente residente in Italia allo Sportello Unico per
l'Immigrazione presso la Prefettura competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente.
La domanda deve essere inoltrata in via telematica ed in seguito il richiedente dovrà presentare agli uffici dello Sportello Unico la documentazione attestante la disponibilità del reddito e l'idoneità abitativa. Il nulla osta al ricongiungimento familiare dovrebbe essere rilasciato nel termine, ordinatorio e non perentorio, di 90 giorni ed ha una validità di 6 mesi.
Il nulla osta in originale dovrà essere spedito al familiare ricongiunto ai fini della domanda di rilascio del visto di ingresso che dovrà essere presentata alle autorità diplomatiche e consolari italiane presenti nel Paese di origine o di dimora insieme ai documenti attestanti il rapporto familiare. Una copia telematica del nulla osta è, altresì, inviata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione che lo ha emesso alla Autorità diplomatica italiana competente per il rilascio del visto di ingresso.
La natura bifasica del procedimento prevede una netta separazione delle competenze: lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha il compito di verificate la sussistenza dei requisiti in capo al cittadino straniero già presente in Italia, mentre alle autorità diplomatiche e consolari è demandato il controllo della veridicità della documentazione attestante i rapporti familiari, della vivenza a carico o delle condizioni di salute – ove ciò è richiesto - nonché la verifica dell'insussistenza di cause ostative all'ingresso del cittadino extraeuropeo.
In merito occorre specificare che in caso di ingresso di un cittadino straniero per ricongiungimento familiare non trova applicazione la disciplina particolarmente restrittiva di cui d.lgs. n. 286 del 1998, art. 4, co. 3, cit., ma il diniego del visto di ingresso potrà essere giustificato solo qualora il familiare ricongiunto rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
Tale pericolosità dovrà, inoltre, essere attuale e concreta: ne consegue un divieto assoluto di automatismo tra eventuali condanne riportate in passato dal cittadino extraeuropeo che chiede di entrare in Italia ed il diniego di visto. In capo all'Amministrazione procedente grava, quindi, l'onere di porre in essere una approfondita disamina della effettività della pericolosità ritenuta in capo allo straniero, da porsi in bilanciamento con il diritto all'unità familiare (per un esempio di valutazione della pericolosità si veda Cass. Civ., Sez. VI, 21 novembre 2011, n. 20522).
Inoltre, in caso di richiesta di visto di ingresso per motivi familiari non rileva la sussistenza di eventuali divieti di reingresso, non ancora scaduti, derivanti da pregressi provvedimenti di espulsione (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, co. 13, cit.).
Giunto in Italia, il familiare ricongiunto deve presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso avanti allo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della predisposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 30, co. 1 lett. a), cit., da inoltrare alla Questura territorialmente competente.