Unità Didattica VI - I permessi per motivi familiari
VI.2. La coesione familiare con il cittadino italiano
Il diritto all'unità familiare del cittadino italiano e dei suoi familiari stranieri è tutelato in misura rafforzata attraverso diverse previsioni normative.
La disciplina principale è da ricercarsi nella normativa prevista in tema di coesione familiare del cittadino europeo con il cittadino extraeuropeo di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, cit. poichè più favorevole rispetto a quella prevista per il ricongiungimento familiare tra cittadini stranieri.
In merito deve darsi atto di una recentissima modifica della richiamata normativa, avvenuta con d.l. n. 69 del 13 giugno 2023, come convertito in legge n. 103 del 10 agosto 2023, che prevede l'applicazione della richiamata normativa e, quindi, il rilascio di un permesso di soggiorno per familiare extraeuropeo di cittadino europeo solo nel caso in cui il cittadino italiano abbia, in passato, esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, trasferendosi, per un periodo, in un altro Paese UE. Tratteremo di tale titolo di soggiorno nella UD XIII.3, quando affronteremo la disciplina del soggiorno in Italia del cittadino europeo.
Secondo la novella legislativa, al familiare extraeuropeo del cittadino italiano "statico", il quale ha, quindi, sempre vissuto in Italia, è rilasciato ai sensi del d.lgs. 30 del 2007, cit., art. 23 co. 1 bis un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile e convertibile per motivi di lavoro.
Tali permesso sono rilasciati anche nel caso in cui lo straniero si trovi in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale.
Anche in merito alla procedura di ingresso per ricongiungimento familiare per il cittadino extraeuropeo di cittadino europeo (e del cittadino italiano) deve trovare applicazione la disciplina più favorevole prevista del d.l. 30 del 2007, cit., ove non si prevede il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, ma il cittadino straniero potrà recarsi direttamente presso l'Autorità diplomatica italiana presso il proprio Paese di origine o residenza per richiedere ed ottenere il rilascio di un visto di ingresso, dimostrando la residenza in Italia del proprio familiare e il loro legame di parentela. Nel caso in cui il Paese di origine o residenza del familiare extraeuropeo rientri tra quelli che godono dell'esenzione del visto turistico, l'interessato potrà entrare in Italia liberamente e presentarsi direttamente presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno UE per familiari extraeuropei di cittadini europei. Sarà quello il momento in cui verrà verificata la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.
Nel d.lgs. n. 286 del 1998, cit.residuano alcune disposizioni che completano il quadro normativo in favore del familiare extraeuropeo di cittadino italiano.
La particolare forza della tutela prevista in tali situazioni può essere colta nel disposto del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, co. 2 lett. c), cit. ove si prevede il divieto di espulsione del cittadino straniero convivente con un parente entro il secondo grado o il coniuge cittadino italiano. Alla condizione di inespellibilità consegue il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, co. 1, lett. b), cit.). In tal caso non rileva la pregressa regolarità dell'ingresso del familiare extraeuropeo, ma è sufficiente che costui viva insieme al cittadino italiano.
In merito deve osservarsi che l'ambito di applicazione della norma - che si traduce in una sorta coesione familiare sur place - travalica i limiti dei legami familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento tra cittadini extraeuropei o tra cittadini europei ed extraeuropei, ricomprendendo al suo interno anche relazioni parentali normalmente escluse, quali i fratelli e le sorelle, i figli maggiorenni non totalmente invalidi e gli ascendenti, anche non a carico ed anche con figli nel Paese di origine. Sino all'entrata in vigore della l. n. 94 del 2009, cit., avevano rilevanza i rapporti di parentela entro il quarto grado.
Inoltre, la condizione di inespellibilità – e conseguentemente anche il rilascio del permesso di soggiorno – opera a fronte dell'accertamento della mera convivenza di fatto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione circa la pericolosità del cittadino extraeuropeo, la sussistenza di un reddito sufficiente al suo sostentamento, la disponibilità di un alloggio idoneo o di una copertura sanitaria, trovando quale unico limite la sicurezza nazionale.
Come è stato già accennato in precedenza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore naturale del minore cittadino italiano (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 30, co. 1, lett. c), cit.). In tal caso il rilascio del titolo di soggiorno prescinde sia dalla pregressa regolarità del soggiorno del genitore sia dalla effettiva convivenza di quest'ultimo con il figlio minore, essendo richiesta solo la prova della non decadenza dalla potestà genitoriale.
La ratio sottesa alla presente disposizione è da ricercarsi nella volontà del legislatore di tutelare due diritti fondamentali ed inviolabili: il diritto all'unità familiare del cittadino italiano e del suo familiare e l'interesse superiore del minore a crescere, ad essere mantenuto, educato ed istruito dal proprio genitore naturale.
A conclusione della disamina delle forme di protezione del diritto all'unità familiare deve evidenziarsi che la sua tutela giudiziaria deve essere fatta valere avanti al Tribunale Ordinario, e non al Giudice Amministrativo, vertendo in tema di diritti soggettivi della persona.
Inoltre, non è previsto un termine a decadenza per la presentazione del ricorso avverso i provvedimenti adottati in tale ambito – rifiuto di rilascio del nulla osta o del visto per ricongiungimento familiare ovvero del permesso di soggiorno per motivi familiari - ed il Giudice adito, oltre ad annullare il provvedimento impugnato, ha il potere di ordinare all'Amministrazione procedente di adempiere all'istanza presentata.
Il recente d.l. n. 13 del 17 febbraio 2017, così come modificato in sede di conversione con la l. n. 46 del 13 aprile 2017 - impropriamente nota come "decreto Minniti" - ha introdotto una significativa modifica in relazione alla competenza territoriale per le controversie aventi ad oggetto il diniego del nulla osta o del visto per il ricongiungimento familiare e del permesso per motivi familiari. Tali procedimenti sono divenuti di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituita presso il Tribunale distrettuale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, mentre in vigenza della precedente normativa aveva rilievo il luogo di residenza del ricorrente. Tale modifica, se poco incide in relazione ai provvedimenti emessi dalle Questure e dalle Prefetture, poichè hanno una competenza territoriale specifica e coincidente con quella di residenza dell'interessato, rende indubbiamente più complessa l'impugnazione dei provvedimenti di di diniego del visto di ingresso per motivi familiari, poichè diviene competente esclusivamente la Sezione specializzata preso il Tribunale di Roma, atteso che i provvedimenti impugnati sono emessi dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e, conseguentemente, dal Ministero degli Esteri.