Unità didattica VIII - Le altre forme di protezione dello straniero

Unità didattica VIII - Le altre forme di protezione dello straniero

VIII.3 La protezione speciale

A seguito della abrogazione della protezione umanitaria il legislatore, con il d.l. n. 113 del 2018, cit., convertito in l. n. 132 del 2018, cit., ha ampliato la previsione delle misure di protezione finalizzate alla tutela da un lato di diritti fondamentali dell'uomo, dall'altro, di situazioni di vulnerabilità che verranno approfondite nel prossimo paragrafo.

Tra queste è da annoverare al protezione speciale, poi modificata in modo sostanziale anche dal d.l. n. 130 del 2020, cit. convertito in l. 173 del 2020, cit.disciplinata dal d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 19, co.1 e 1.1. 

Il rilascio del permesso di tale permesso di soggiorno può avvenire secondo due modalità previste dal d.lgs. 286 del 1998, cit. art. 19, co. 1.2:

  • con richiesta diretta al Questore da parte del cittadino straniero sia nell'ambito di un procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo sia con specifica istanza volta all'ottenimento della protezione speciale. In tale ultimo caso, in ragione della portata sostanziale della norma – che si vedrà tra poco – la domanda può essere avanzata anche da un cittadino straniero che di trova in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale. Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al parere positivo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che è coinvolta sebbene non vi sia una specifica richiesta di asilo;


  • quale esito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. In tal senso è stato, infatti, modificato il d.lgs. 25 del 2008, cit. art. 32, che prevede che, in caso di diniego della protezione internazionale, la Commissione territoriale, qualora ritenga sussistenti i requisiti di cui al d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 19, co. 1 e 1.1. trasmette gli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.


Come già esposto nel primo paragrafo della presente unità didattica, il d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 19, co. 1 e 1.1. recepisce nel nostro ordinamento il principio di non refoulement, individuando, quindi, in una formula particolarmente ampia, un divieto di espulsione per tutti coloro i quali, in caso di rimpatrio, rischierebbero di essere perseguitati per uno dei motivi ivi elencati ovvero di essere sottoposti ad atti di tortura e atti inumani e degradanti, recependo in pieno il disposto di cui all'art. 3 CEDU.

Inoltre, a seguito dell'intervento del d.l. n. 130 del 2020, cit. convertito in l. 173 del 2020, cit., il divieto di espulsione o respingimento è esteso anche a tutti quei casi in cui l'allontanamento del cittadino straniero comporterebbe una lesione del del suo diritto alla vita privata e familiare. A tali fini, la norma fornisce dei parametri di valutazione quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato in Italia, il suo effettivo inserimento sociale e la durata del suo soggiorno, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese di origine.

Tale divieto di espulsione non è assoluto, come invece si configura il principio di non refoulement, di cui al d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 19, co. 1 e 1.1. prima parte, ma può essere superato per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute.

Il contenuto di questa disposizione richiama in modo evidente ed esplicito il disposto di cui all'art. 8 CEDU ove si prevede la tutela del diritto fondamentale alla vita privata e familiare, nonché l'interpretazione che di questo è stata data nel tempo dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti fondamentali dell'uomo (sul punto la giurisprudenza è consolidata da molti anni, tra le decisioni più rilevanti si veda sent. 8 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkhandali c. Regno Unitosent. 18 febbraio 1991, Moustaquim c. Belgiosent. 11 luglio 2000, Ciliz c. Paesi Bassi; sent. 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera).