Unità didattica VIII - Le altre forme di protezione dello straniero
Unità didattica VIII - Le altre forme di protezione dello straniero
VIII.4 Le forme di protezione temporanea
In aggiunta a quanto esposto nei precedenti paragrafi giova evidenziare come nell'ordinamento italiano siano previste altre forme di protezione temporanea a tutela di specifiche esigenze o vulnerabilità del cittadino straniero.
Permessi
di soggiorno per gravi eventi e per calamità
Il d.lgs. n. 286 del 1998, cit., art. 20, disciplina
l'adozione di misure di carattere temporaneo ed eccezionale per
rilevanti esigenze umanitarie. Tale forma di protezione è azionata
in caso di confitti, disastri naturali o altri eventi gravi
verificatisi in un Paese terzo, a cui consegue un afflusso di massa
di migranti, anche definiti “sfollati”, i quali hanno dovuto
abbandonare o sono stati evacuati dal loro Paese ed il cui rientro in
condizioni di sicurezza appare impossibile in tempi brevi. In
concreto il riconoscimento di tale protezione avviene per il tramite
di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel quale
sono indicati i criteri utili ai fini dell'identificazione dei
beneficiari di tale protezione e le sue modalità attuative e, nello
specifico, viene poi rilasciato un permesso di soggiorno per casi
speciali.
Con il d.lgs. 07 aprile 2003 n. 83 è stata recepita la Direttiva 2001/55/CE, con la quale è stata introdotta una forma di protezione analoga, la cui adozione spetta al Consiglio europeo, in caso di afflusso massiccio di sfollati da un Paese terzo a seguito di un evento grave ed eccezionale. Si evidenzia lo sforzo di condividere tra tutti gli Stati membri gli effetti di un afflusso massiccio di migranti, ancorchè territorialmente circoscritto ad una sola zona dei Paesi UE. Nelle intenzioni del legislatore europeo la gestione congiunta e coordinata di tali situazioni dovrebbe alleggerire il peso gravante sui cd “Stati di primo approdo” quali sono i Paesi membri che si affacciano sul Mar Mediterraneo o che hanno una frontiera esterna dell'Unione europea. Tale normativa non era mai stata attivata sino allo scoppio del conflitto ucraino. Con la Decisione di esecuzione 2022/382, adottata all'unanimità, il Consiglio europeo ha riconosciuto, nell'esodo dei cittadini ucraini dal Paese di origine a seguito dell'invasione della Federazione Russa del territorio ucraino, l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati e, conseguentemente, ha ritenuto di attivare la protezione temporanea, invitando gli Stati membri a darne attuazione con i propri strumenti di diritto nazionale. Nel nostro ordinamento tale riferimento è da ricercarsi nel richiamato d.lgs. 83 del 2003, cit. di recepimento della Direttiva europea in materia e nel d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 20, che ha portato alla adozione del DPCM del 28.03.2022 recante le indicazioni pratiche per il riconoscimento di tale protezione temporanea in Italia.
La protezione temporanea si applica:
- ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
- ai cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
- ai familiari delle persone indicate ai punti 1) e 2): coniuge; partner stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili coppie di fatto e coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; figli minori (legittimi, naturali o adottivi), non sposati, del richiedente o del coniuge; altri parenti individuati in riferimento al d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 29, co. 1 lett. c) e d), cioè figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, genitori a carico o ultrasessantacinquenni, che convivevano in Ucraina e dipendevano totalmente o parzialmente dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.
- ai cittadini di Paesi terzi o apolidi che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido, rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Si noti che tale protezione - che si concretizza nel rilascio di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno - di applica solo alle persone che rientrano nelle categorie sopra elencate, se uscite dall'Ucraina dopo il 24 febbraio 2022. Pertanto, un cittadino ucraino già irregolarmente presente in Italia prima di quella data non ha diritto ad accedere a tale forma di protezione. Tuttavia, considerata l'attuale situazione di conflitto nel Paese di origine, ben potrebbe vedersi riconoscere la protezione sussidiaria a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale.
PER APPROFONDIRE - ASGI, LA PROTEZIONE TEMPORANEA per le persone in fuga dall’Ucraina
Il d.l. n. 113 del 2018, cit., convertito in l. n. 132
del 2018, cit. ha previsto una forma “personalizzata” di
protezione temporanea con l'introduzione del nuovo d.lgs. n. 286 del
1998, cit., art. 20 bis che disciplina il permesso di soggiorno per
calamità. Tale titolo di soggiorno è rilasciato allo straniero
presente in Italia, indipendentemente dalla regolarità del suo
soggiorno e del suo ingresso, qualora nel suo Paese di origine o di
provenienza vi sia una contingente ed eccezionale situazione di
calamità tale da non permettere il suo rientro in condizioni di
sicurezza.
Il permesso di soggiorno ha una durata di 6 mesi,
rinnovabili al perdurare delle esigenze di protezione, permette lo
svolgimento di attività lavorativa ed è ammessa la sua conversione
in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o
autonomo.
A differenza del permesso di soggiorno per protezione
temporanea di cui si è detto in precedenza, tale titolo di soggiorno
è rilasciato direttamente dal Questore sulla base della analisi del
singolo caso concreto ed ha natura individuale e non collettiva.
Permesso di soggiorno per gravi condizioni di salute
Nel
caso in cui lo straniero versi in condizioni di salute di eccezionale
gravità non può disporsi il suo allontanamento dal territorio
nazionale, se non per ragioni di sicurezza nazionale (d.lgs. n. 286
del 1998, cit., art. 19, co. 2 lett. d - bis)). In tal caso si mira a
proteggere lo straniero che verte “in
gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”,
il cui allontanamento determinerebbe un rilevante pregiudizio per la
sua salute. Le condizioni di salute devono essere accertata per il
tramite di documentazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato.
Il rilascio di tale permesso di soggiorno prescinde dalla pregressa regolarità del soggiorno o dell'ingresso del cittadino straniero sul territorio nazionale atteso che si tratta di una forma di tutela del diritto fondamentale alla salute, come previsto e tutelato dall'art. 32 Cost.
A fronte dell'accertamento di tale condizione di inespellibilità dello straniero, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, della durata non superiore ad un anno, rinnovabile la permanere dei problemi di salute descritti e convertibile per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato su parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale all'esito della procedura di asilo, qualora non vi siano gli elementi per riconoscere altre forme di protezione.
Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
Tale titolo di soggiorno può essere rilasciato, ai
sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, cit., art. 42 bis) dal Ministro
dell'Interno, su segnalazione del Prefetto, allo straniero che compie
un atto in favore di un singolo o della collettività, esponendo ad
un concreto pericolo la propria vita. L'elencazione delle finalità
meritevoli di riconoscimento sono rinvenibili in via tassativa alla
l. n. 13 del 2 gennaio 1958, art. 3.
Il permesso è rilasciato, previa verifica che lo
straniero non sia un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico,
per un periodo di 2 anni, permette di svolgere attività lavorativa e
può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o autonomo.
Permesso per grave sfruttamento lavorativo
Un permesso di soggiorno denominato "casi speciali"
è rilasciato allo straniero vittima di grave sfruttamento lavorativo
in favore dello straniero che abbia denunciato i propri sfruttatori
ed abbia cooperato nel procedimento penale instauratosi (d.lgs. n.
286 del 1998, cit., art. 22, co. 12 quater). Tale permesso ha la
durata di sei mesi, rinnovabile secondo le necessità di giustizia,
permette l'attività lavorativa e può essere convertito in un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Protezione sociale e vittime di violenza domestica.
Il medesimo titolo di soggiorno è rilasciato anche nel
caso in cui lo straniero sia vittima di violenza o di grave
sfruttamento o di violenza domestica (d.lgs. n. 286 del 1998, cit.,
artt. 18 e 18 bis), per la cui trattazione si rimanda alla UD XI.3.
Dette misure di protezione sociale si sono rivelate uno strumento
molto utile nella lotta alla tratta degli esseri umani ed allo
sfruttamento della prostituzione.
In entrambi i casi il permesso è rilasciato dalla
Questura in via autonoma - e non quale esito della procedura di
riconoscimento della protezione internazionale - previo parere della
Procura della Repubblica e riporta la dicitura “casi speciali”.