Unità Didattica IX - La procedura di riconoscimento della protezione internazionale
Approfondimento 1 - Il caso greco
In aggiunta a quanto già esposto in precedenza circa la determinazione di un Paese terzo sicuro, con riferimento all'allontanamento del richiedente asilo verso un Paese di transito o di dimora, occorre fare alcune precisazioni circa la portata di tale concetto ai fini della applicazione della procedura “Dublino” per trasferimento del richiedente asilo verso il Paese membro dell'Unione europea ritenuto competente ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale.
Sebbene, inizialmente, vigesse una presunzione di pari sicurezza e reciproca fiducia tra gli Stati membri circa le procedure di riconoscimento della protezione internazionale e le condizioni di accoglienza, attesa la definizione di standard minimi comuni europei in materia, con il tempo si sono delineate sempre maggiori differenze tra i diversi ordinamenti.
In merito si evidenzia il particolare caso della Grecia, le cui carenze sia in termini di valutazione delle domande di protezione internazionale sia in tema di accoglienza hanno indotto diversi Stati a derogare alle norme del sistema Dublino, sospendendo il rientro dei richiedente asilo e prendendo direttamente in carico la domanda di protezione internazionale.
Con la sentenza del TAR Puglia, sez. III, 24 giugno 2008, n. 1870/2008 per la prima volta in Italia è stata accolta la richiesta del richiedente asilo di non essere trasferito in Grecia ai sensi della procedura Dublino, nonostante quello fosse stato il primo Paese di ingresso del ricorrente. In merito il Tribunale amministrativo ha evidenziato la mancata valutazione da parte delle autorità italiane della serietà e della gravità della situazione dei richiedenti asilo in Grecia.
Tale orientamento è stato avallato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, ordinanza del 03 febbraio 2009 n. 667/09).
Recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato in termini analoghi con riferimento alla Bulgaria, annullando i trasferimenti verso tale Paese UE, ritenendolo non sicuro ai fini della tutela dei richiedenti asilo (Tra le più recenti si veda Cons. di Stato, sentenza del 19 ottobre 2017, n. 5085/2017). E così anche la giurisprudenza di merito più recente.
A fronte di tale situazione non può non rilevarsi che anche con riferimento all'Italia alcuni Paesi membri hanno sollevato delle remore circa la concreta e reale possibilità per i richiedenti asilo di accedere e di godere ad un sistema di accoglienza adeguato ed efficiente. In merito la Corte europea dei diritti dell'uomo, con un procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 39 CEDU ha sospeso in via cautelare il trasferimento di due minori non accompagnati richiedenti asilo verso l'Italia per il rilascio di una violazione dell'art. 3 CEDU, valutando come trattamenti potenzialmente degradanti le forme di accoglienza ivi previste.