Unità Didattica IX - La procedura di riconoscimento della protezione internazionale

Approfondimento 2 - Le nuove Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il d.l. n. 13 del 2017, cit., così come modificato in sede di conversione in legge, ha introdotto importanti modifiche processuali in tema di diritto dell'immigrazione, con particolare riferimento alla protezione internazionale.

Presso ogni Tribunale ordinario del luogo ove ha sede la Corte d'Appello è istituita una sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea che si compone di magistrati con formazione specifica e che decide nelle seguenti controversie:


  • mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul Territorio Nazionale in favore dei cittadini europei e dei loro familiari;

  • provvedimenti di allontanamento dal Territorio Nazionale emessi nei confronti dei cittadini europei e dei loro familiari;

  • procedimenti di convalida dei provvedimenti di allontanamento coattivo dei cittadini europei;

  • diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari e per altre controversie in materia di unità familiare;

  • impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale;

  • stato di apolidia e cittadinanza italiana;

  • convalida e proroga del trattenimento presso i CPR dei richiedenti asilo

  • diniego della protezione internazionale e umanitaria (in tale materia il Tribunale decide in composizione collegiale)



Con particolare riferimento all'impugnazione dei provvedimenti di diniego della protezione internazionale e umanitaria emessi dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo le differenze con il rito precedente sono significative. 


Le controversie aventi ad oggetto i predetti provvedimenti saranno ora regolare dagli artt. 737 e ss. c.p.c. e non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.

Il Tribunale decide in composizione collegiale e non più monocratica, designando di volta in volta un componente per la trattazione della causa (d.l. n. 13 del 2017, cit., art. 3 co. 4 bis) che avviene in camera di consiglio, senza la necessaria comparizione delle parti e sulla base della visione della videoregistrazione della audizione personale del richiedente avanti alla Commissione territoriale.

L'udienza di comparizione è fissata solo nel caso in cui (d.lgs. n. 25 del 2008, cit., art. 35 bis, co. 10 e 11):

  • il giudice ritenga assolutamente necessario richiedere chiarimenti alle parti;

  • visionata la videoregistrazione, il giudice ritenga necessario disporre l'audizione del richiedente asilo;

  • sia opportuno disporre l'assunzione di specifici mezzi di prova;

  • non sia disponibile la videoregistrazione;

  • il richiedente ne faccia specifica richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritenga essenziale trattare la causa in udienza;

  • l'impugnazione si fondi su elementi di fatto che non sono emersi nel corso della audizione amministrativa.

  • La fissazione dell'udienza rimane, quindi, evenienza assolutamente marginale e, tendenzialmente, il procedimento si svolge completamente in via cartolare.  

Il decreto conclusivo non è reclamabile, ma è ammessa la sola impugnazione avanti alla Corte di Cassazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della cancelleria. Da tale momento viene meno altresì la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione territoriale: specifica richiesta di sospensione per il procedimento di Cassazione può essere richiesta al Giudice che ha emesso il decreto impugnato (d.lgs. n. 25 del 2008, cit., art. 35 bis, co. 13).

Al contrario, per tutti i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.l. 13 del 2017, cit., così come modificato in sede di conversione, è prevista la possibilità di impugnare l'ordinanza di rigetto in primo grado avanti alla Corte d'Appello e, eventualmente, avanti alla Corte di Cassazione, mantenendo la possibilità di permanere legalmente sul territorio nazionale per tutta la durata del procedimento giudiziario.