Unità Didattica X - Il cittadino straniero minore d'età


X.3. I minori stranieri non accompagnati

La definizione di minore non accompagnato, di matrice europea, può essere reperita nella nuova l. n. 47 del 2017, art. 2 cit., che per la prima volta dispone una revisione organica della disciplina in materia di minori stranieri non accompagnati, i quali sono identificati come tutti i minori non aventi al cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione Europea che si trovano, per qualsiasi causa, sul territorio nazionale privi di assistenza e rappresentanza da parte di un genitore o di un adulto per lui legalmente responsabile secondo le norma italiane in materia.

Altre definizioni, di comune matrice europea potevano essere reperite nel D.P.C.M. n. 535 del 1999, art. 1, cit., ovvero nel d.lgs. 142 del 2015, art. 2, cit. 

La rilevanza e la delicatezza della questione appare evidente sia per la posizione di particolare vulnerabilità di un minorenne che intraprende da solo il percorso migratorio sia per il significativo incremento del fenomeno negli ultimi anni.

Secondo i dati della Direzione Generale per l'Immigrazione presso il Ministero del Lavoroal 31 dicembre 2021 i minori non accompagnati presenti in Italia erano 12.284, dato di molto superiore rispetto al mese di dicembre 2020, quando, a tale data, erano stati censiti sul nazionale 7.080  minori stranieri non accompagnati.

CURIOSITA' - Report di monitoraggio relativo ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti sul territorio nazionale.


Qualora un minore straniero venga reperito sul territorio nazionale ovvero intercettato alla frontiera e sia accertata, anche in via sommaria, l'assenza di un genitore o di una persona che lo rappresenti legalmente, lo Stato deve assicurargli protezione con rifermento sia alla sua assistenza materiale, collocandolo in strutture idonee e protette, sia alla sua rappresentanza legale, attraverso la nomina di un tutore.

In via di urgenza, subito dopo il suo rintraccio, il minore straniero non accompagnato viene collocato in un luogo sicuro ai sensi dell'art. 403 c.c. ed in seguito le autorità di frontiera o quelle di pubblica sicurezza segnalano tempestivamente la sua presenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nonché alla Direzione Generale per l'Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto attiene alla accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – indipendentemente dalla eventuale e successiva proposizione della domanda di protezione internazionale (UD IX.4) – è disciplinata dal d.lgs. 142 del 2015,art. 19, cit.. Immediatamente dopo il rintraccio o l'arrivo in Italia il minore è collocato in un Centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al termine dei quali è predisposta la sua collocazione in uno centro afferente al Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI per minori stranieri non accompagnati, ove gli standard di accoglienza sono particolarmente elevati. In caso di indisponibilità di posti in tali strutture, l'accoglienza è onere del Comune in cui il minore straniero è rintracciato che dovrà predisporre il suo collocamento in una famiglia ovvero in una struttura per minorenni.

In ogni caso, in considerazione della specifica condizione di vulnerabilità del minore, non è mai ammesso il suo inserimento in strutture di accoglienza per adulti.


Il minore viene identificato dalle autorità di pubblica sicurezza, anche attraverso le autorità consolari competenti – tranne nel caso in cui egli abbia presentato domanda di protezione internazionale – e, ove sussistano dei dubbi, dovranno essere posti in essere gli accertamenti necessari per determinare la sua minore età. Nelle more di tali procedure vige il principio di presunzione della minore età.


APPROFONDIMENTO 2: L'accertamento dell'età del minore straniero. Tra prassi e vuoti normativi.


Accertata, da una lato, l'impossibilità di ricomporre il nucleo familiare attraverso un rimpatrio assistito del minore, dall'altro, l'assenza in Italia dei genitori o di un adulto che lo rappresenti legalmente, il Tribunale per i Minorenni in funzione di Giudice tutelare dovrà provvedere alla nomina di un tutore.

Con la l. n. 47 del 2017, art. 11, cit. si è voluto dare un valore di prevalenza alla nomina dei tutori privati, singoli cittadini, debitamente selezionati e formati, che, su base volontaria, sono chiamati a ricoprire il ruolo di rappresentante legale di uno o più minori stranieri non accompagnati sino al raggiungimento della maggiore età. In merito, deve rilevarsi che prima della entrata in vigore della nuova normativa, la prassi circa la nomina dei tutori era molto differenziata a seconda delle realtà locali: nelle regioni del Nord Italia, si preferiva assegnare tale compito alle istituzioni – i Sindaci o singoli assessori che delegavano ogni attività al Servizio Sociale – mentre in altre regioni, soprattutto centrali e meridionali, si faceva prevalentemente ricorso ai tutori volontari.


Al minore straniero non accompagnato è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, co. 2 lett. a), cit. e il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, cit.

Al raggiungimento della maggiore età il minore straniero non accompagnato potrà convertire il proprio permesso di soggiorno per minore età in un permesso di soggiorno per motivi di studio, attesa occupazione ovvero per lavoro autonomo o subordinato, al ricorrere di determinate circostanze:

  • nel caso in cui sia stato sottoposto a tutela ovvero affidato ai sensi della l. n. 184 del 1983, l'art. 2, cit., previo parere favorevole della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro – che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 32, co. 1 bis, cit.). Nel caso in cui tale parere non pervenga nel termine di 20 giorni, senza che vi sia una espressa interruzione dei termini da parte del Comitato per i minori stranieri per necessari approfondimenti istruttori, si considera quale silenzio assenso;

OVVERO

  • nel caso in cui il minore straniero non accompagnato abbia svolto un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale, per un periodo non inferiore ai due anni a fronte di una presenza in Italia di almeno tre anni (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 32, co. 1 bis e 1 ter, cit.).

La difficile accessibilità alla seconda delle due ipotesi, rende evidente l'opportunità che l'affidamento o la tutela del minore straniero non accompagnato avvenga il più tempestivamente possibile.

Qualora ciò non accada, circostanza più frequente con i cd “grandi minori” - minori stranieri entrati in Italia in età prossima al compimento del diciottesimo anno di età – la giurisprudenza amministrativa ha ammesso la conversione del permesso di soggiorno per minore età, previo parere favorevole della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro, nei casi in cui la mancata apertura della tutela o l'omesso affidamento sia da imputare a ritardi delle istituzioni preposte e non al comportamento del richiedente ovvero alla brevità del periodo di soggiorno antecedente al raggiungimento della maggiore età (TAR Puglia, 14 novembre 2013, n. 2295).

Con riferimento, invece, al caso in cui, a seguito della domanda di conversione del permesso di soggiorno non pervenga il prescritto parere della Direzione Generale per l'Immigrazione presso il Ministero, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è consolidato nel ritenere che, trattandosi di un provvedimento endoprocedimentale, il diniego dell'istanza di conversione basato esclusivamente sull'assenza di tale atto è da considerarsi illegittimo (tra le molte si veda TAR Lombardia – Brescia, Sezione II, 15.06.2016 n. 815; TAR Lazio, Sezione II Quater, 12.11.2015 n. 26). Tale indicazione è stata pienamente recepita dalla l. n. 47 del 2017, cit. che ha modificato in tal senso il d.lgs. 286 del 1998, art. 32, co. 1 bis, cit. , secondo cui l'assenza del parere della Direzione Generale per l'Immigrazione presso il Ministero non comporta il rigetto della domanda.


Prima del raggiungimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato, per il tramite del suo tutore, o i servizi sociali possono richiedere al Tribunale per i Minorenni il cd prosieguo amministrativo, istituto che permette al neomaggiorenne, sino al limite massimo dei 21 anni, di poter godere del sostegno nel proprio percorso di integrazione dei servizi sociali. 

I neomaggiorenni in prosieguo amministrativo possono godere della accoglienza nei centri afferenti al Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI.