Unità Didattica X - Il cittadino straniero minore d'età


X.4. Il richiedente asilo minorenne

La domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino straniero si estende automaticamente ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 6, cit.).

La novella introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2015, cit., ha modificato la disciplina in tema di istanza di protezione avanzata dal minore straniero, rendendola più aderente alla disciplina europea e alla consolidata interpretazione della Convenzione di Ginevra del 1951. In merito, infatti, è previsto che il minore possa presentare domanda di protezione internazionale personalmente per il tramite del genitore – nei casi in cui i profili di persecuzione, ad esempio, attengano solo alla sua persona e non anche agli altri componenti del nucleo familiare – del legale rappresentate e dal tutore ovvero in via autonoma qualora non sia accompagnato in Italia da un genitore o un legale rappresentante (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 6, cit.). In tal caso la domanda di protezione rimane sospesa sino alla nomina del tutore, il quale prenderà parte alla audizione personale (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 26, cit.) ,e verrà esaminata con procedura prioritaria da un componente della Commissione territoriale con adeguata preparazione (d.lgs. n. 25 del 2008, artt. 13 e 28, cit.).

In merito all'individuazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale presentata da un minore straniero non accompagnato, oltre a quanto già esposto nella UD IX.2, si evidenzia come ogni decisione in merito debba trovare fondamento nella preminenza dell'interesse superiore del minore e nel rispetto del suo diritto all'unità familiare, tenuto conto dell'età e della sua volontà.

I minori richiedenti asilo, siano essi accompagnati o meno, rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile e possono essere vittime di specifici atti di persecuzione ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, come previsto dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 7, co. 2 lett. c), cit. Per tale ragione la Commissione territoriale può, anche al fine comprendere meglio la posizione del richiedente, sospendere la procedura per orientare il minore verso una presa in carico psicologica.

Infine, la valutazione della loro attendibilità deve essere effettuata anche alla luce dell'età, del grado di maturità e di sviluppo personale raggiunto (d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, c. 5, lett. e), cit.).

Giova rilevare che le recenti modifiche normative apportate dal d.l. n. 13 del 2107, cit., così come convertito in l. n. 46 del 2017 alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare alla sua fase giudiziaria, non trovano applicazione con riferimento ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (l. n. 46 del 2017, art. 19 bis, cit.).