Unità Didattica X - Il cittadino straniero minore d'età
APPROFONDIMENTO 2 - L'accertamento dell'età del minore straniero.
Nel caso in cui sorgano dubbi in merito alla reale età dello straniero che si dichiara minorenne e non siano disponibili documenti di identità ovvero vi siano dei dubbi sulla loro veridicità, l'interessato potrà essere sottoposto ad accertamenti medici finalizzati alla definizione, seppur in via approssimativa, della sua età.
Occorre premettere che non esistono dei metodi scientifici per determinare l'età di una persona, atteso che a fronte della medesima età anagrafica vi possono essere livelli di sviluppo differenti, e la comunità scientifica non è concorde circa l'utilizzo dei diversi metodi di valutazione.
Nella prassi amministrativa la procedura di accertamento dell'età era spesso limitata al mero esame radiologico della saldatura delle ossa, la cui valutazione avveniva attraverso dei metodi che possono riportare un margine di errore anche molto elevato, pari a più o meno 2 anni.
La dottrina medica e giuridica ha sempre ritenuto, al contrario, che il mero ricorso alle pratiche auxologiche non f fosse sufficiente e non permettesse un accertamento corretto dell'età, punto focale per l'accesso dei minori alle garanzie previste per la loro specifica posizione, e che, a tal fine, fosse preferibile un approccio olistico multidisciplinare. Secondo tale impostazione l'accertamento dell'età dovrebbe avvenire sulla base di un lavoro di una equipe di figure professionali che procede all'esame della maturità del minore non solo sotto un profilo fisico, ma altresì con colloqui psicologici e sociali.
In assenza di una disciplina organica in materia – il riferimento legislativo più pertinente era il D.P.R. 448 del 22 settembre 1988, art. 8 in materia di processo penale minorile - al fine dell'accertamento dell'età in caso di minori stranieri non accompagnati, le autorità amministrative e giudiziarie coinvolte avevano stipulato, a livello locale, dei protocolli di intesa che stabiliscono principi e metodi per l'accertamento.
Negli ultimi anni si è assistito ad uno sforzo legislativo significativo al fine di individuare una disciplina specifica in materia.
Il primo passo è stato il d.lgs. n. 24
del 04 marzo 2014, riferito ai minori vittime di tratta e
sfruttamento, che individua nell'approccio multidisciplinare il
metodo di accertamento dell'età più idoneo, ove condotto “da
personale specializzato e secondo procedure che tengano conto anche
delle specificità relative all'origine etnica e culturale del
minore”. In particolare, il 06 gennaio 2017 è entrato in vigore il
D.P.C.M. n. 234 del 10 novembre 2016 che definisce i meccanismi per
la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di
tratta.
Tale normativa prevede il ricorso ad un approccio
multidisciplinare come descritto in precedenza con una applicazione
“a scalare”: si procederà ai diversi esami solo nel caso in cui
nei precedenti l'interessato non risulti minorenne. Inoltre, si
specifica l'importanza di acquisire il consenso informato dello
straniero al momento della sottoposizione agli esami e della
necessaria presenza di un mediatore culturale per tutta la durata
dell'accertamento.
Infine, seppur le autorità di pubblica sicurezza siano incaricate di svolgere l'accertamento, esse agiscono solo previa l'autorizzazione del giudice tutelare.
Con l'entrata in vigore della l. n. 47 del 2017, cit., in tema di minori stranieri non accompagnati, il legislatore ha ritenuto di non estendere la disciplina di cui al D.P.C.M. n. 234 del 2016, art. 5, cit. - che rimane valida per i soli minori stranieri vittime di tratta o di sfruttamento – ma di modificare la normativa del d.lgs. 145 del 2015, art. 19 bis, cit.
In questo caso, pur rimanendo in capo alle autorità di pubblica sicurezza l'onere di identificare il minore, è la Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni che dispone gli esami socio-sanitari necessari. Il metodo di accertamento è multidisciplinare ed il minore viene informato in modo idoneo della procedura, anche per il tramite di un mediatore culturale, ove necessario, tuttavia la norma non precisa quale sia il contenuto dell'accertamento multidisciplinare, rilevando soltanto che l'interessato è sottoposto ad accertamenti socio-sanitari. Pertanto, le singole regioni hanno predisposto dei protocolli - ad esempio il protocollo della Regione Piemonte - per sopperire al vuoto normativo, creando nuovamente una grande frammentazioni delle prassi.
In data 9 luglio 2020 è stato finalmente approvato con un Accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, un Protocollo nazionale multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati. Nel testo si prevedono tre fasi successive e progressive: 1) un colloquio sociale alla presenza di un mediatore culturale, ove necessario; 2) una valutazione psicologica o neuropsichiatrica dell'età evolutiva; 3) una visita pediatrica auxologica, ove si devono prediligere accertamenti medici ad invasività crescente. Solo nel caso in cui, a seguito di tutti e tre i diversi livelli di accertamento - nel corso dell'ultimo si svolgono visite legate allo sviluppo auxometrico del corpo (altezza e peso) e puberale - si può ricorrere, quale extrema ratio agli esami radiologici, proprio in ragione dell'amplissimo margine di errore (+/- 2 anni nel 95% dei casi, superiore nel restante 5%).