Unità didattica XI - I diritti e i doveri dello straniero

Unità didattica XI - I diritti e i doveri dello straniero

XI.4. I doveri del cittadino straniero

In capo a tutti gli stranieri presenti sul territorio nazionale vige l'obbligo di rispettare le norme previste dall'ordinamento e i principi fondanti (d.lsg. n. 286 del 1998, art. 2, co. 9, cit. ).

Inoltre, chiunque risieda in Italia è soggetto agli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali, al pari dei cittadini italiani, partecipando in tal modo alla spese pubblica e al sistema nazionale di assistenza sanitaria, sociale e previdenziale.

Per quanto attiene all'integrazione e all'inclusione nel tessuto sociale italiano dei cittadini extraeuropei questo si connota sia come diritto che come dovere. Se, da un lato, infatti, grava sulle istituzioni pubbliche l'onere di favorire il pieno inserimento degli stranieri, sopratutto delle c.d. seconde generazioni, nella società italiana, in capo a quanti risiedano sul territorio nazionale è richiesto uno sforzo di integrazione e di apertura al contesto culturale italiano. In particolare, ciò vale per coloro i quali, a causa della durata del soggiorno e/o della presenza in Italia di tutto il nucleo familiare, hanno creato con il territorio italiano dei legami particolarmente forti e duraturi. In merito si evidenzia la richiesta, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, del superamento di un test finalizzato all'accertamento della conoscenza delle lingua italiana. Tale previsione trova fondamento nell'intenzione del legislatore di verificare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano, attraverso il livello di conoscenza della lingua italiana.

Da ultimo deve segnalarsi che a seguito di una modifica della disciplina intervenuta nell'anno 2012, lo straniero che entra per la prima volta in Italia è tenuto a sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno un accordo di integrazione (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 4 bis, cit.). Il fine è quello di favorire e promuovere la convivenza tra italiani e stranieri, nel rispetto dei valori costituzionali, attraverso il reciproco impegno alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale del Paese. Nella sua applicazione concreta l'accordo, alla cui sottoscrizione è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno, consta nell'onere per lo straniero di acquisite una numero determinato di crediti, tramite la frequentazione di corsi di educazione civica o di italiano , ad esempio, per il raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione. Al momento della sottoscrizione dell'accordo sono forniti 16 crediti di partenza che lo straniero si impegna a incrementare, ma che possono essere decurtati in caso di illeciti amministrativi, penali o fiscali e la cui perdita può comportare l'espulsione dello straniero.

Attualmente, l'incidenza pratica del “permesso a punti” è stata particolarmente limitata, attesa la mancanza di regolamentazione di attuazione che, ai sensi della legge, dovrebbe essere prevista con regolamenti ministeriali e per le limitate risorse umane ed economiche necessarie a tal fine.

Al di là delle critiche che possono essere mosse a un tale sistema, è stato da taluno sollevato il dubbio circa la legittimità costituzionale del ricorso allo strumento regolamentare in assenza di un quadro legislativo chiaro e vincolante, a causa della riserva di legge prevista dall'art. 10. co. 2 Cost. in tema di condizione giuridica dello straniero (v. UD I).