Unità Didattica XII - Il diritto antidiscriminatorio e la tutela dei cittadini stranieri
XII.1. Una materia composita: fonti internazionali
XII.2. Il diritto antidiscriminatorio nella normativa europea
XII.3. Il principio di non discriminazione nella Costituzione e nel diritto nazionale
XII.4. L'azione civile contro le discriminazioni.
APPROFONDIMENTO – La giurisprudenza della Corte di Giustizia
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia permette di ben comprendere l'ambito di applicazione della Direttiva e delle nozioni ivi contenute.
Il caso, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD / Komisia za zashtita ot diskriminatsia del 16 luglio 2015, C-83/14, prende le mosse dalla causa contro la discriminazione intentata dalla sig.ra Nikolovna, imprenditrice individuale, che gestisce un negozio di alimentari sito in una quartiere di una città bulgara notoriamente abitato in larga maggioranza da cittadini bulgari di etnia rom.
Negli anni 1999 e 2000 la compagnia elettrica bulgara CHEZ RD posizionava sui pali nella pubblica via nel quartiere in questione dei contatori della linea elettrica ad una altezza di 6/7 metri, mentre, negli altri quartieri, i medesimi contatori erano posizionati ad una altezza di circa un metro e mezzo. A giustificazione di tale comportamento l'azienda elettrica affermava che la prassi in uso era sorretta dal fatto che a fronte della maggiore presenza di persone di etnia rom residenti in quel quartiere conseguiva un maggior numero di manomissioni ed allacci illeciti ai contatori.
La sig.ra Nikolovna, cittadina bulgara non di etnia rom, lamentava il maggior svantaggio nell'accedere ai contatori per verificare il proprio consumo rispetto agli altri abitanti della città residenti in altri quartieri.
La Corte di Giustizia, rimandando al giudice del rinvio la determinazione della natura diretta o indiretta della discriminazione, afferma che la nozione di “discriminazione fondata sull'origine etnica” attua il principio di parità di trattamento tra le persone e può trovare applicazione anche nel caso in cui la persone che si trova in posizione di svantaggio per la prassi discriminatoria adottata – ovvero appartenente neutra in caso di discriminazioni indirette – non condivida l'origine etnica delle persone destinatarie di tali prassi.
Inoltre l'organo di giustizia europeo afferma che ai fini del riconoscimento della natura discriminatoria di un comportamento, non rileva se lo svantaggio che ne deriva sia di particolare tenuità – come l'accesso poco agevole al contatore dell'energia elettrica per la verifica dei consumi.
Infine, l'oggettiva esigenza di prevenire la sicurezza nel trasporto e nell'erogazione della energia nonchè il corretto accertamento del suo consumo può giustificare una tale prassi solo nel caso in cui sia appropriata e necessaria a raggiungere tale obiettivo e lo svantaggio cagionato sia proporzionato al fine perseguito. A tali fini deve essere verificata l'insussistenza di altri mezzi o strumenti utili a raggiungere i medesimi scopi.