Unità didattica XIII – La cittadinanza europea
Unità didattica XIII – La cittadinanza europea
Approfondimento 1 - La Brexit e gli effetti sulla libera circolazione dei cittadini europei
Il 23 giugno del 2016 nel Regno Unito si è tenuto un referendum in merito alla permanenza del Paese nell'Unione Europea, il cui risultato ha evidenziato una maggioranza della volontà popolare per il “leave”.
Sebbene l’esito del referendum non fosse legalmente vincolante per il governo britannico, nel 2017, il Primo Ministro ha informato il Consiglio Europeo dell’intenzione di voler lasciare l’Unione Europea, attivando la procedura ex art. 50 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) che prevede un periodo di transizione di due anni, prorogabili su volontà delle parti, per permettere la rinegoziazione della posizione del Paese uscente rispetto alla UE.
Negli anni i negoziati sono stati finalizzati alla determinazione di un accordo che permettesse di soddisfare entrambe le parti, regolamentando quanto normalmente era determinato dalla politica e normativa europea (ad es. temi di concorrenza, commercio, dogane).
Tra i vari punti salienti dell’accordo vi è, indubbiamente, la regolamentazione della libera circolazione dei cittadini europei in relazione alla posizione sia dei cittadini britannici che risiedono nei Paesi europei sia dei cittadini europei residenti nel Regno Unito.
L'accordo di recesso dall'UE prevede il mantenimento dei medesimi diritti di soggiorno e circolazione per i cittadini UE nel Regno Unito e per i cittadini inglesi già residenti nei Paesi UE al momento della brexit (termine del 31.12.2020), circostanza che si concretizzerà in misure decise dai singoli Stati membri e dal Regno Unito.
Per quanto attiene all'Italia è stato adottato il d.l. n. 22 del 25 marzo 2019, convertito nella l. n. 41 del 20 maggio 2019. Il predetto decreto prevede il rilascio per i cittadini britannici già iscritti all'anagrafe al momento del recesso (31.12.2020) e per i loro familiari anche non aventi la cittadinanza di un Paese UE, titolari di carta di soggiorno ai sensi del d.lgs. n. 30 del 2007, art. 10, cit.:
- del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d.lgs. 286 del 2008, art. 9, cit. se residenti da più di cinque e se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- di un permesso di soggiorno con la dicitura "per residenza" della durata di 5 anni, rinnovabile, se residenti da meno di 5 anni o se non ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Il testo normativo prevede altresì norme in merito al computo degli anni per la presentazione della domanda di concessione cittadinanza per naturalizzazione, stabilendo una equiparazione con i cittadini europei fino al giuramento per le domande pendenti e permettendo la presentazione di nuova domanda a fronte della maturazione del termine dei 4 anni di residenza entro il 31 dicembre 2020.
Vengono, infine, stabilite norme per la tutela del soggiorno di studenti e ricercatori.