Unità didattica XIV - La cittadinanza italiana

Unità didattica XIV - La cittadinanza italiana

XIV.2. L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio

Il coniuge straniero del cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni di legale residenza sul Territorio Nazionale ovvero tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, qualora la coppia risieda all'estero, termine che si dimezza con la nascita di figli (l. n. 91 del 1992, cit., art. 5).

La determinazione del dies a quo per il calcolo del termine per la presentazione della domanda, individuato nel giorno della celebrazione del matrimonio se contratto con cittadino italiano per nascita, varia nel caso in cui il coniuge sia divenuto italiano per naturalizzazione. Secondo l'orientamento del Ministero dell'Interno (Circolare del Ministero dell'Interno, 02 novembre 2009, n. 14423), detto termine, decorre dal giorno della concessione della cittadinanza italiana del coniuge, senza che rilevi il fatto che il rapporto di coniugio sia sorto in precedenza.

Le cause di preclusione dell'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio sono tassative ( l. 91 del 1992, cit., art. 6):

L'intervento della riabilitazione, di cui agli artt. 683 c.p.p. e 178 e 179 c.p., la cui dichiarazione comporta l'estinzione del reato e di tutti i suoi effetti penali, permette il buon fine della procedura.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 15 luglio del 2009, n. 94, è altresì richiesto che al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana non sia intervenuta la separazione personale dei coniugi ovvero non si sia verificata una causa di scioglimento del matrimonio – decesso del cittadino italiano o divorzio. La ratio di tale previsione è da ricercarsi nella volontà del legislatore di scongiurare la prassi dei matrimoni fittizi, contratti al solo fine di ottenere lo status civitatis, atteso che, prima della novella legislativa, era possibile presentare l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana dopo solo sei mesi di matrimonio e non era richiesto il perdurare del rapporto di coniugio sino alla conclusione del procedimento amministrativo.

L'autorità amministrativa competente per l'emanazione dei provvedimenti di acquisto e di rigetto della cittadinanza italiana per matrimonio è la Prefettura territorialmente competente rispetto al luogo di residenza dell'interessato, fatta eccezione delle ipotesi di diniego per motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, ove rivive la competenza generale del Ministero dell'Interno (Ministero dell'interno, Direttiva 07 marzo 2012).

Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio è di 3 anni. Per il riconoscimento della cittadinanza è altresì necessario conseguire la certificazione della conoscenza della lingua italiana di un livello non inferiore al B1. Sono esonerati coloro i quali hanno conseguito in Italia un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione superiore, pubblico o paritario, coloro i quali hanno sottoscritto il contratto di soggiorno ed i titolari del permesso di soggiorno UE per cittadini di lungo periodo.