Unità didattica XIV - La cittadinanza italiana

Unità didattica XIV - La cittadinanza italiana

XIV.3. La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione e le altre forme di acquisto della cittadinanza

Lo straniero regolarmente residente sul territorio nazionale può presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana decorso un termine prestabilito, indice di una forma di “naturalizzazione”, in virtù del quale si suppone che il richiedente abbia maturato un livello di integrazione nel tessuto sociale italiano e di attaccamento al territorio nazionale tale da rendere opportuna la concessione dello status civitatis (l. n. 91 del 1992, cit., art. 9).


Tale termine varia a seconda della posizione soggettiva dell'interessato:

Cittadino extracomunitario

10 anni di residenza legale

Apolide

5 anni di residenza legale

Cittadino extracomunitario avente lo status di rifugiato

5 anni di residenza legale

Cittadino extracomunitario adottato da maggiorenne da cittadino italiano

5 anni di residenza legale

Cittadino comunitario

4 anni di residenza legale

Cittadino extracomunitario nato sul territorio nazionale (al di fuori delle ipotesi l. n. 91 del 1992, cit., art. 4, co. 2)

3 anni di residenza legale

Cittadino extracomunitario con ascendenti italiani per nascita (al di fuori delle ipotesi di cui alla l. n. 91 del 1992, cit., art. 4)

3 anni di residenza legale


Come per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi della l. n. 91 del 1992, cit., art. 4, co. 2, anche nel caso della naturalizzazione del cittadino straniero, per residenza legale si intende la residenza anagrafica: tuttavia, con riferimento alla fattispecie in esame tale regolarità può essere provata solo attraverso la presentazione della documentazione anagrafica comprovante la continuità della residenza per tutto il periodo richiesto dalla norma, senza che si possa ricorrere ai temperamenti previsti dalle ultime modifiche legislative.

Inoltre, la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è subordinata non solo all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ma altresì alla presenza di elementi tali da far ritenere che lo straniero abbia raggiunto un livello sufficiente di integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547; Cons. Stato, Sez. VI, 09 novembre 2011, n. 5913). Pertanto in capo al Ministero dell'Interno, competente per l'espletamento dell'istruttoria, permane un ampio potere discrezionale nell'identificazione di tali elementi ed i motivi di rigetto dell'istanza possono essete i più svariati: il possesso da parte dell'interessato di redditi troppo bassi e ritenuti insufficienti per il proprio sostentamento (T.A.R. Lazio, Sez. II, 9 maggio 2012, n. 4189; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 09 luglio 2013, n. 6761),

la commissione di reati, anche se risalenti nel tempo e di natura colposa, ovvero per la vicinanza - senza alcuna rilevanza penale - a partiti o organizzazioni ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 16 novembre 2011, n. 6046).

Anche per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione la procedura si deve concludere entro 3 anni ed è richiesta la conoscenza della lingua italiana con livello non inferiore al B1 - riferimento certificazione linguistica europea. Valgono le medesime esenzioni previste per il riconoscimento per matrimonio.

Il decreto di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, e perde efficacia se non è seguito, entro sei mesi dalla notificazione all'interessato, dal giuramento di fedeltà alla Repubblica e di rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato (l. n. 91 del 1992, cit. art. 10). Il provvedimento di diniego è, invece, emesso direttamente dal Ministero dell'Interno.


Infine, residuano alcune fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

Tali casi, eterogenei tra di loro, si verificano qualora lo straniero o l'apolide, discendente in linea retta da un cittadino italiano per nascita, indipendentemente dalle cause per cui ha perso la cittadinanza italiana, può riacquistarla, previa dichiarazione di volontà, nel caso in cui:

In tutti questi casi, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, l'acquisto della cittadinanza è automatico, senza che l'Amministrazione statale possa imporre il proprio potere discrezionale.

Alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per legge deve aggiungersi quanto previsto dalla l. n. 91 del 1992, cit., art. 14, ove si prevede che diventino automaticamente italiani i figli minori conviventi con chi acquista, in qualsiasi modo, la cittadinanza italiana.


L'impugnazione dei provvedimenti di rigetto della richiesta di attribuzione, acquisto o concessione della cittadinanza italiana era suddivisa tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa.

I Tribunali Amministrativi Regionali sono competenti in relazione alle controversie relative alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ove il potere della Amministrazione è ampiamente discrezionale ed in capo all'interessato è riscontrabile un mero interesse legittimo (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, Sez. Unica, 28 luglio 2012, n. 263T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 19 aprile 2011, n. 3441). Dopo diversi anni di giurisprudenza contrastante, attualmente la competenza per territorio è pacificamente radicata nel TAR Lazio.

Le controversie di acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio,di attribuzione, così come di perdita, dello status civitatis per nascita, per legge ovvero conseguenti alla dichiarazione di volontà dell'interessato sono di competenza del giudice ordinario, vertendo in tema di diritti soggettivi. 

A seguito della emanazione del d.l.n. 13 del 2017, cit. e della sua conversione in l. n. 46 del 2017, cit., la competenza è attribuita alle Sezione specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presente presso il circondario di Corte d'Appello in relazione alla dimora del ricorrente. 


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