Unita didattica XV - L'espulsione dello straniero: introduzione e respingimento
L’obiettivo di questa unità didattica è presentare allo studente la disciplina dell’allontanamento dello straniero.
XV.3. Le espulsioni giudiziali
Come anticipato all’inizio della unità didattica, alcune tipologie di espulsioni conseguono a un procedimento penale e sono disposte dal giudice.
1) Espulsione a titolo di misura di sicurezza.
La legge prevede diversi casi in cui l’espulsione a titolo di misura di sicurezza personale possa essere applicata ad uno straniero, nel rispetto dei principi generali che disciplinano l’applicazione di tali misure.
La misura di sicurezza è disposta con sentenza, dal giudice penale che ritenga lo straniero persona socialmente pericolosa, indipendentemente dalla sua posizione amministrativa in ordine alla regolarità del suo ingresso e soggiorno sul territorio dello Stato.
La misura di sicurezza è disposta nel caso di:
- condanna per taluno dei delitti per i quali sia previsto l’arresto in flagranza (artt. 380 e 381 codice di procedura penale);
- condanna per uno dei delitti previsti dal testo unico in tema di sostanze stupefacenti (DPR n. 309 del 1990, art. 86, cit.).
- condanna alla pena della reclusione per un
tempo superiore a due anni (art. 235, comma 1 codice penale).
- condanna ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 312, comma 1 codice penale).
Le ultime due ipotesi si applicano anche al cittadino comunitario.
2) Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione ( d.lgs. 286 del 1998, art. 16, cit.)
L’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione può essere disposta dal magistrato di sorveglianza con decreto motivato nei confronti dello straniero detenuto in espiazione di una pena, anche residua, di due anni (con l’eccezione di alcuni reati ostativi) che si trovi in condizioni di irregolarità di soggiorno e purché non si sia in presenza di divieti di espulsione ex art. 19 TU Immigrazione. Al fine di favorire l’applicazione di tale misura il d.l. n. 146 del 23 dicembre 2013, come convertito in l. n. 10 del 21 febbraio 2014, ha introdotto al d.lgs. 286 del 1998, art. 16, co. 5 bis, cit. che prevede alcune regole in materia di identificazione dello straniero in carcere.
Lo straniero può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni; il tribunale decide entro venti giorni (termine ordinatorio). L’esecuzione dell’espulsione rimane sospesa fino alla decorrenza del termine per proporre opposizione. La pena si estingue se lo straniero non rientra illegalmente nel territorio dello Stato per dieci anni, diversamente riprende l’esecuzione della pena.
3) Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena ( d.lgs. 286 del 1998, art. 16, cit.)
L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione può essere disposta dal giudice nei confronti dello straniero che si trovi in condizioni di irregolarità di soggiorno e purché non si sia in presenza di divieti di espulsione ex d.lgs. 286 del 1998, art. 19, cit., nelle due seguenti ipotesi:
1) straniero condannato a una pena detentiva non superiore a 2 anni a seguito di sentenza penale di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato non colposo se non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, non vi siano cause ostative all’esecuzione immediata dell’espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. L’espulsione è comminata per un periodo non inferiore a cinque anni ed è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, anche se la sentenza non è irrevocabile.
2) straniero condannato per ingresso e soggiorno legale ( d.lgs. 286 del 1998, art. 10 bis, cit.) o in caso di inosservanza dell’ordine del questore ( d.lgs. 286 del 1998, art. 14, co. 5 ter e 5 quater, cit.). In questi casi, quindi, ad essere sostituita è un pena pecuniaria (ammenda nel primo caso, multa nel secondo).
Nel caso in cui lo straniero rientri nel territorio dello Stato prima del termine previsto, il giudice competente revoca la sanzione sostitutiva e lo straniero dovrà scontare la pena.