Unità Didattica XVI - L'espulsione e la sua esecuzione
APPROFONDIMENTO I - IL SIGNIFICATO DI PERICOLO DI FUGA
Il pericolo di fuga come presupposto dell’accompagnamento coattivo alla frontiera è una delle novità introdotte a seguito del recepimento della direttiva rimpatri.
La direttiva demandava al legislatore nazionale la definizione dei casi in cui si ritiene sussistere il pericolo di fuga. Il legislatore ha così introdotto il d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 13, co.4 bis. Le ipotesi previste sono di ampiezza tale che tutti i commentatori hanno ritenuto che il legislatore abbia in questo modo confermato la regola generale dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, violando sul piano della sostanza il mandato del legislatore europeo.
Il rischio di fuga è riscontrabile in presenza di una di queste situazioni:
1. se lo straniero non possiede il passaporto o altro documento equipollente, in corso di validità;
2. se non vi è idonea documentazione che dimostri la disponibilità di un alloggio da parte dello straniero, nel quale questi possa essere rintracciato;
3. se lo straniero ha in precedenza dichiarato o attestato false generalità;
4. se lo straniero ha violato il divieto di reingresso;
5. se lo straniero non ha rispettato una delle misure coercitive disposte dal questore in occasione della concessione del termine per la partenza volontaria o in alternativa al trattenimento nei CPR.
È facile capire come questa lista finisca per includere la maggior parte degli stranieri da espellere.