Unità Didattica XVII - La detenzione amministrativa

XVII.3 Il trattenimento del richiedente asilo

Il  d.lgs. n. 142 del 2015, cit., art. 6 disciplina il trattenimento dei richiedenti asilo.

Innanzitutto il principio generale è che il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

Vi sono alcuni casi in cui il richiedente asilo è posto in una struttura di trattenimento ed altri casi invece in cui essendo già trattenuto si dispone che vi rimanga.

La prima ipotesi fa riferimento alla Convenzione Ginevra e riguarda il richiedente asilo sospettato di avere commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l’umanità, ovvero un reato grave prima di essere riconosciuto come rifugiato. Con il d.l. n. 130 del 2020, cit. convertito in l. 173 del 2020, cit., è stata ampliata tale possibilità di trattenimento anche per i richiedenti asilo che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato, o per l’ordine e la sicurezza pubbliche, essendo stati condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dagli artt. 407, co 2 lett. a) c.p.p., o per altri reati meno gravi quali violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e alcuni casi di furto aggravato (si rimanda al d.lgs. 251 del 2007, cit., artt. 12 e 16). 

Una seconda ipotesi di trattenimento del richiedente asilo è stata recentemente introdotta ed attiene ai casi in cui lo straniero abbia presentato, in fase di esecuzione del provvedimento di espulsione, domanda di asilo reiterata (una seconda domanda di asilo dopo che la prima è stata rigettata) - d.lgs. 25 del 2008, cit., art. 29.

Il terzo ventaglio di ipotesi attiene alla pericolosità del richiedente protezione internazionale. Si fa riferimento ai casi in cui la persona si trova nelle condizioni in cui sono previste le cd. espulsioni ministeriali, l’espulsione per motivi di pericolosità sociale ( d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 13, co.2) o il richiedente costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In questo ultimo caso la norma si limita a precisare che nella valutazione si tiene conto di eventuali condanne penali per i reati ostativi all'ingresso e al soggiorno di stranieri. Si tratta quindi di una formulazione molto ampia, che si presta a valutazioni discrezionali.

La quarta ipotesi è quella in cui sussiste il rischio di fuga del richiedente. Il legislatore ritiene sussistere tale rischio quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato alle misure imposte dal prefetto per la partenza volontaria, ha violato il divieto di reingresso o non ha ottemperato all'ordine di allontanamento del questore o alle misure da quest’ultimo imposte per evitare il trattenimento.

A queste si aggiungo i casi di trattenimento dei richiedenti asilo ai fini di identificazione di cui al d.lgs. 142 del 2015, cit. , art. 6, co. 3 bis, introdotto dal d.l. 133 del 2018, cit., come convertito in legge. 

Si tratta di forme di trattenimento che avvengono nell'imminenza dell'arrivo dello straniero in Italia e, quindi, precedono e possono sommarsi ai casi di trattenimento di cui si è detto in precedenza: 
1) della possibilità che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza presso i centri cd. hotspot. Tale trattenimento non può durare oltre i 30 giorni;
2) del successivo trattenimento presso il CPR, con le modalità previste dal d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 14, co. 5  per un periodo massimo di 180 giorni, se i 30 giorni di cui sopra decorrono senza che sia stato possibile determinare o verificare l'identità o la cittadinanza del richiedente.
La nuova previsione di cui al punto 1) solleva diversi dubbi di cui il principale è la mancata previsione espressa della convalida del trattenimento. Per essere conforme all'art. 13 Cost., il questore dovrà adottare un provvedimento formale di trattenimento e dovrà chiederne la convalida nelle forme di cui si dirà a breve.  
Qualora i 30 giorni non fossero sufficienti il nuovo trattenimento al CPR dovrà essere disposto chiedendo una nuova convalida. 

Nel caso in cui la persona sia già trattenuta in un Centro di permanenza per i rimpatri e presenti domanda di protezione internazionale, la normativa stabilisce che vi rimanga se vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione. Questa previsione trova la ragione della sua esistenza nella strumentalità della domanda di protezione. Tuttavia risulta molto difficile valutare tale strumentalità, in particolare in considerazione del fatto che tale valutazione deve avvenire prima che si istruisca e venga decisa la domanda di protezione. Ne consegue il rischio che ogni domanda presentata da un soggetto trattenuto venga considerata di per sé strumentale. Con le modifiche del 2017 tale ipotesi è stata estesa anche ai casi in cui la persona è in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento.

Ciò significa che anche i richiedenti asilo destinatari di un provvedimento di respingimento possono essere trattenuti nel Centro di permanenza per i rimpatri.

La convalida del trattenimento del richiedente asilo (così come le successive proroghe sino a quando mantiene questa qualifica) è demanda alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini europei presso il Tribunale nel cui circondario di Corte d'Appello si trova il CPR. 

Il trattenimento del richiedente asilo può protrarsi per tutto il tempo necessario all’esame della domanda di protezione internazionale, che può durare anche più di 6 mesi con il risultato che il richiedente asilo può essere trattenuto per un tempo molto più lungo degli altri stranieri.