Unità Didattica XVII - La detenzione amministrativa

XVII.4 L'allontanamento e il trattenimento del cittadino comunitario

Un cittadino comunitario può liberamente entrare e soggiornare all’interno del territorio dell’Unione e questo suo diritto può essere limitato soltanto in ipotesi tassative.

Il d.lgs. n. 30 del 2007, cit., artt. 20 e 21 individua le ipotesi di allontanamento del cittadino comunitario.

L'art. 20 prevede che tutti i cittadini comunitari, anche se residenti da oltre 10 anni o titolari del diritto di soggiorno permanente (d.lgs. n. 30 del 2007, cit., art. 14) o minorenni possano essere espulsi su provvedimento del Ministro dell’Interno per: 

1) motivi di sicurezza dello Stato; 

2) motivi imperativi di pubblica sicurezza; 

3) altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza

motivi di sicurezza dello Stato sussistono in due casi: 

1) quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui al d.l. n. 159 del 06 settembre 2011 cd Codice Antimafia

2) quando vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,   agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (d.lgs. n. 30 del 2007, cit., art. 20, co. 2).

motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono invece quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica (d.lgs. n. 30 del 2007, cit., art. 20, co. 3).

In entrambi i casi il legislatore ha previsto di tenere conto di alcuni elementi (come le precedenti sentenze di condanna) al fine di adottare questi provvedimenti. Non si tratta però di ipotesi di automatismo espulsivo ma di elementi da considerare nel decidere l’adozione dei provvedimenti di espulsione.

A queste ipotesi si aggiunge la sussistenza di “altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza”, formula generica e di chiusura che suscita più di un dubbio in merito alla sua legittimità.

Anche il titolare di diritto di soggiorno permanente può essere espulso per “altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza” ma si richiede che questi siano gravi.

In questo caso il provvedimento è disposto dal Prefetto del luogo di residenza o dimora dell’interessato.

In ogni caso nell'adottare un provvedimento di allontanamento si tiene conto dell’età, della situazione familiare e economica, dello stato di salute, della durata del soggiorno in Italia e della integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale del cittadino comunitario nonché dell'importanza dei legami con il Paese di origine.

Si devono altresì valutare le segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o dimora del destinatario del provvedimento.

I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salva la sussistenza di motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione.

Il cittadino comunitario è tenuto a lasciare il territorio entro il termine indicato nel provvedimento che comunque non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può  essere  ridotto  a dieci giorni. In casi di urgenza motivati dalla incompatibilità della permanenza del cittadino comunitario con la civile e sicura convivenza per la collettività o qualora il cittadino comunitario non si allontani entro il termine, l’allontanamento è eseguito mediante accompagnamento in frontiera. L’accompagnamento immediato in frontiera necessita di convalida giurisdizionale, come nel caso del cittadino straniero, da parte del Tribunale Ordinario, Sezione specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini europei nel cui circondario di Corte d'Appello si trova il CPR. . Nelle more della definizione del provvedimento di convalida il cittadino comunitario può essere trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri al massimo per 96 ore. 

Il provvedimento deve anche indicare la durata del divieto di reingresso che comunque non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi. Decorsa almeno la metà della durata del divieto e in ogni caso almeno tre anni, il cittadino comunitario può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso.

L’ultima ipotesi di allontanamento (d.lgs. n. 30 del 2007, cit., art. 21) riguarda il venir meno delle condizioni che determinano il soggiorno di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, cit., artt. 6, 7, 13 relative ai soggiorno di durata inferiore e superiore ai 30 giorni e alle norme relative al mantenimento del soggiorno.

La perdita del diritto al soggiorno del cittadino comunitario non incide sul soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio. Il provvedimento è adottato dal Prefetto competente per territorio in base al luogo di residenza o di dimora del cittadino comunitario e deve prendere in considerazione l’età, le condizioni di salute e di integrazione sociale e culturale dell’interessato nonché i suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento deve indicare le modalità di impugnazione e il termine entro il quale il cittadino comunitario deve lasciare il territorio nazionale, termine che non può essere inferiore a un mese. Non è previsto alcun divieto di reingresso.