Unità didattica XVIII - I reati propri dello straniero. Il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

L'obiettivo di questa unita' didattica è illustrare i reati contenuti nella normativa in materia di immigrazione e strettamente legati alla condizione giuridica degli stranieri.

APPROFONDIMENTO I - Cosa costituisce giustificato motivo per non ottemperare all’ordine del questore?

Questo è sempre stato uno dei problemi interpretativi più controversi concernenti la fattispecie del d.lgs. 286 del 1998, cit, art. 14, co. 5 ter.

Ne è chiara l’importanza: si tratta di una causa di esclusione della responsabilità penale. Il “giustificato motivo” evita la punizione di condotte formalmente conformi al precetto, ma che non appaiono meritevoli di reazione penale.

Sia la dottrina che la giurisprudenza si sono spese nel tentativo di dare un contenuto alla locuzione e le opinioni non sono uniformi.

Secondo la Corte costituzionale (Corte Cost. 18 dicembre 2004, n. 5) possono essere considerati elementi che giustificano l’inosservanza dell’ordine del questore quelle stesse situazioni che impediscono l’esecuzione immediata del decreto di espulsione (d.lgs. 286 del 1998, cit, art. 14, co. 1), come il mancato rilascio, da parte dell’autorità consolare o diplomatica competente, dei documenti necessari, sebbene richiesti in modo sollecito e diligente. Non si poteva pretendere dai singoli ciò che non era riuscita a ottenere la pubblica amministrazione.

La dottrina ha individuato il giustificato motivo nelle gravi condizioni di salute dello straniero (in attuazione dell'art. 32 Cost.); nella convivenza col coniuge non italiano, regolarmente residente nel nostro territorio o con il figlio minorenne che non può seguirlo nel Paese di origine o provenienza (in attuazione degli artt. 29, 30, 31 Cost.); nel rischio di essere esposto nel proprio Paese alla pena di morte o a persecuzioni politiche, anche se non può beneficiare in Italia dello status di rifugiato; nella pericolosità o difficoltà dell’allontanamento ad esempio per l’estrema difficoltà di reperire il biglietto di viaggio.

Molto ampia l’interpretazione data anche dalla giurisprudenza di merito che ha ritenuto giustificato motivo l’assenza di mezzi economici per allontanarsi e anche l‘assenza di un documento di identità, senza il quale la stessa Pubblicazione Amministrazione non aveva potuto procedere all'allontanamento del cittadino straniero. Questa interpretazione che in concreto giustifica ogni straniero irregolare indigente o non in possesso di un documento di identità non è stata però supportata dalla giurisprudenza di legittimità

La Cassazione ha infatti manifestato un atteggiamento diverso, più restrittivo.

Per i giudici di legittimità, “il concetto di ‘giustificato motivo" comporta l’esame di due profili: a) l’accertamento in concreto, a prescindere da qualsiasi forma di astrazione o presunzione, delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i sette giorni, nonché della volontarietà o meno della stessa, potendo l’inadempimento dell’obbligo essere dovuto ad una scelta del soggetto oppure all'inerzia delle competenti autorità, cui lo straniero si sia prontamente, ma inutilmente rivolto; b) il giudizio di esigibilità dell’obbligo condotto non esclusivamente su basi oggettive, ma tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell’obbligo stesso”.

La Cassazione ha ritenuto anche che la mera difficoltà dello straniero a reperire mezzi economici sufficienti per il rientro nel proprio Paese non rappresenta giustificato motivo. In particolare, non può costituire prova insuperabile di questo disagio la mancanza di un lavoro regolare, poiché la disponibilità delle risorse per lasciare il territorio dello Stato può conseguire da altre attività, anche illecite o non stabili.

In altra occasione, sempre la Corte di cassazione ha ritenuto che, se la causa esimente non può conseguire alla normale sofferenza economica legata al fenomeno migratorio, può essere integrata invero da una condizione di assoluta impossidenza dello straniero. In aderenza a questa affermazione, la Corte ha sostenuto, diversamente dalla giurisprudenza di merito, che gli elementi espressivi della condizione di disagio in cui versano tutti i migranti economici (il possesso di qualche spicciolo, l’uso di abiti non costosi, l’aspetto trasandato, etc.) non consentono di integrare le situazioni di particolare pregnanza della assoluta e comprovata impossidenza idonea a costituire il giustificato motivo di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato emesso dal questore. D’altronde, sostengono i giudici di illegittimità, se si riconoscesse rilevanza a tali elementi, si abrogherebbe di fatto la norma incriminatrice, perché tale condizione di disagio è intrinseca al fenomeno migratorio determinato da motivi economici ed è, pertanto, generalizzabile.